T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 686 9 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che il ricorso in esame si censura l’ordinanza, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 15/2008, di una tettoia di 45 mq, collocata a ridosso del muro di cinta, di un manufatto di 6 mq, diviso di due parti: un bagno ed un locale tecnico, e di un forno;

Considerato che, in relazione alla tettoia, nonché al manufatto di 6 mq pendono domande di condono edilizio, presentate ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, salvo l’accertamento dell’eventuale cambio di destinazione d’uso del lavatoio in un bagno;

Ritenuto:

che, pertanto, in relazione alle suddette opere, si ravvisi la violazione dell’art. 38 della legge n. 47/1985, applicabile alla specie, in virtù del rinvio ai Capi IV e V di tale legge operato dal comma 25 del citato art. 32 del D.L. n. 269/2003, che impone che il procedimento sanzionatorio debba essere sospeso in attesa di definizione di un’istanza di condono edilizio;

che, per quanto concerne il forno, detta opera non sia soggetta a permesso di costruire, essendo un manufatto di limitata consistenza avente carattere pertinenziale;

che conclusivamente il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, si ravvisino, tuttavia, i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della tipologia dei vizi dedotti, attinenti prevalentemente a profili procedimentali;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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