Cass. pen., sez. I 23-11-2007 (13-11-2007), n. 43682 Misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – Detenzione per reato commesso prima dell’applicazione della misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
1. M.A. veniva sottoposto con decreto del 2 dicembre 1992 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni tre, successivamente prolungata ad anni cinque con decreto del 4 dicembre 1994. L’originaria misura veniva applicata il 16 giugno 1993, subiva poi interruzione e l’esecuzione riprendeva a far data dall’11 ottobre 2003, con individuazione della cessazione della misura in data 1 ottobre 2007.
Il tribunale di Cosenza, con decreto del 17 maggio 2006, rigettava la richiesta di cessazione della misura di prevenzione in itinere nei confronti del M. e la corte di appello di Catanzaro, chiamata a pronunciarsi sull’appello proposto dal difensore, con decreto del 16 marzo 2007 (e non del 16 marzo 2006, come erroneamente indicato in calce al provvedimento), ha confermato il provvedimento del giudice di prime cure.
Sulla scia del ragionamento seguito dal tribunale di Cosenza, la corte territoriale giusto l’orientamento ormai pressochè consolidato della giurisprudenza di legittimità ha escluso che il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuto titolo detentivo possa computarsi ai fini della durata della sorveglianza, per cui l’esecuzione della misura di prevenzione resta sospesa durante l’esecuzione della misura cautelare, aggiungendo peraltro la non computabilità dei periodi di custodia cautelare conclusisi con sentenza assolutoria irrevocabile. Secondo la corte di appello di Catanzaro, il disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2, invocato dalla difesa, per la quale la fungibilità tra detenzione in custodia cautelare ed esecuzione della misura di prevenzione va esclusa solo in caso in cui la custodia cautelare sia seguita da condanna, non rivela alcuna incongruenza col predetto orientamento giurisprudenziale, che esclude il computo in via generale, sempre che non sia cessata, a seguito della detenzione subita, la pericolosità sociale del detenuto e non intervenga la revoca della citata L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2. Circostanze non ravvisabili nel caso in esame.
Ricorre per cassazione il M. a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo della violazione della legge penale, un error in iudicando dei giudici del gravame, osservando che il legislatore ha previsto la non computabilità nell’esecuzione della misura di prevenzione del tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna, distinguendo quindi i diversi esiti decisori.
Nel caso del M. la misura di prevenzione aveva ricominciato a decorrere ope legis il 10 dicembre 2002, data in cui era cessato lo status cautelare perchè non seguito da condanna.
2. Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
In tema di misura di prevenzione delta sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, l’intervento della custodia cautelare riferita a reato commesso anteriormente all’inizio dell’esecuzione della misura, ne determina l’interruzione per tutta la sua durata, che riprende a decorrere quando l’indagato sia rimesso in libertà, quando per il reato per il quale è stata applicata la custodia cautelare sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile.
Nel caso in cui intervenga il proscioglimento con sentenza irrevocabile nel corso dell’esecuzione della misura di prevenzione il tempo trascorso dal sorvegliato speciale in custodia cautelare si computa nella durata della misura (Cass. Sez. 6, 18 settembre 2002, n. 40532, Filosa).
Su quest’ultimo punto (la compatibilità del periodo di tempo trascorso in custodia cautelare in relazione a un reato precedentemente commesso e per il quale è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione ai fini della durata dell’obbligo di soggiorno) la giurisprudenza più recente è orientata a ritenere I piena fungibilità tra la misura di prevenzione e la custodia cautelare indebitamente sofferta per quel reato (cfr. Cass. Sez. 1, 14 novembre 2006, n. 41316, Cuturello, Rv. 236013; Id., Sez. 1, 24 ottobre 2006, n. 37835, Pg in proc. Dieni, Rv. 234983; Id., Sez. 6, 14 maggio 2003, n. 36760, Brunetto, Rv. 226527).
Alla luce dei principi enunciati, la decisione della corte di appello di Catanzaro secondo la quale il tempo trascorso in vinculis per sopravvenuto titolo detentivo non può mai essere computato ai fini della durata della misura di prevenzione senza distinguere i differenti esiti decisori non può essere condivisa.
Tale orientamento è in contrasto con il chiaro tenore testuale della L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2, e successive modifiche, secondo il quale "il tempo trascorso in custodia preventiva in seguito a condanna o in espiazione di pena detentiva… non è computato nella durata dell’obbligo di soggiorno", sicchè non sussiste alcuna sospensione della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno qualora la persona nello stesso periodo abbia subito una custodia cautelare non seguita da condanna e pertanto il tempo trascorso in custodia cautelare va computato nella durata dì detta misura (Cass. Sez. 6, 14 maggio 2003, n. 36760, Brunetto, Rv. 226527, cit).
Nel caso in esame risulta che il M. avrebbe subito, tra l’altro, periodi di custodia cautelare non seguiti da condanna, sicchè, alla stregua dell’orientamento dianzi menzionato, si impone una verifica da parte del giudice della prevenzione di quali periodi di custodia cautelare siano stati seguiti da condanna e quali no.
Il decreto impugnato deve essere dunque annullato e gli atti rinviati alla corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Visti gli arti 606, 623 c.p.p..
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

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