T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6868 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il gravame in epigrafe si sanzionano, con l’ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, una serie di opere, realizzate in totale difformità dall’oggetto di una domanda di condono proposta nel 1986;

che segnatamente si tratta di una superficie porticata di 48,04 mq, adiacente al corpo di fabbrica esistente, di una tettoia lignea, su struttura metallica, avente la superficie di 83,60 mq e l’altezza variabile da 2,40 a 3 m, adiacente alla superficie porticata, di due superfici pergolate, di cui una di 26,4 mq, e della ristrutturazione edilizia di lordi 64,20 mq;

Considerato:

che le opere suddette, integranti una trasformazione del territorio, hanno modificato completamente l’intero complesso oggetto della domanda di condono, ed avrebbero richiesto il permesso di costruire, pacificamente mancante, per cui la sanzione demolitoria nella specie risultava necessitata, espressione di esercizio di potere vincolato;

che, stante detto rilievo, a nulla rilevano i vizi dedotti, atteso che le opere hanno carattere abusivo, indipendentemente dalla sussistenza o meno di vincoli paesaggistici, e che, pur essendo stato adottato il piano di recupero per l’area in cui ricadono le opere di che trattasi, ciò non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di sanzionarle, nell’esercizio del potere di vigilanza del territorio e di quello repressivo, in caso di violazione;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e da rigettare;

che, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza della parte ricorrente, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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