Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2011, n. 27209 Retribuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11 aprile 2002, il Tribunale di Messina condannava la s.p.a. Maglificio Bellia al pagamento, in favore di C. G., di Euro 73.661,96 a titolo di differenze sui compensi spettantigli quale ex agente, oltre ad Euro 232.405,60 a titolo di restituzione di pagamenti indebiti.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 16 febbraio 2006, decidendo sugli appelli proposti dalla s.p.a. Liabel, succeduta alla società Maglificio Biella, e dagli eredi C. ( C.F. e M.M.), condannava la società Liabel al pagamento della somma di Euro 23.882,59 per provvigioni, Euro 2.312,07 per differenze sull’indennità di mancato preavviso, rideterminano infine la somma dovuta a titolo di restituzione in Euro 237.570,18.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi C., affidato a tre motivi.

Resiste la s.p.a. Liabel con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

I ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1 – Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione dei crediti vantati da parte del C..

Lamentano in particolare che la corte territoriale non ritenne idonea a tal fine la lettera del 17 febbraio 1996 con cui l’agente comunicava alla preponente che le somme incassate venivano trattenute sulle maggiori somme ancora dovute.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c.) e dell’art. 369 c.p.c., non riproducono, nè allegano o indicano l’esatta ubicazione del documento (o di altri, neppure specificati, in tesi idonei ad interrompere la prescrizione) all’interno dei fascicoli di parte (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075), rendendo così impossibile alla Corte l’esame della censura (ex plurimis, Cass. ord. n. 17915 del 2010;

Cass. 30 luglio 2010 n. 17915, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).

2. – Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e dell’art. 1751 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte di merito confermato la sentenza di primo grado laddove aveva accolto l’eccezione di decadenza dal diritto all’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, che l’art. 1751 c.c. richiede doversi azionare nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, anche qui erroneamente valutando la lettera del 17 febbraio 1996, con cui il C. aveva comunicato alla preponente di trattenere le somme ricevute in acconto sulle maggiori somme ancora dovute in relazione al rapporto di agenzia.

Il motivo risulta inammissibile per le ragioni esposte al punto 1), non avendo i ricorrenti allegato o riprodotto la lettera in questione, non avendone neppure indicato l’esatta ubicazione all’interno dei fascicoli processuali.

3. – Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2702 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte territoriale negato al C. il diritto di ricevere una parte delle somme richieste per provvigioni su sconto cassa in base all’erroneo presupposto che gli estratti conto prodotti, provenienti dalla stessa preponente, non erano idonei a provare la domanda. Anche tale motivo risulta inammissibile per non avere gli eredi C., in contrasto col principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, riprodotto, nè allegato o indicata l’esatta ubicazione del documento all’interno dei fascicoli di parte, rendendo così impossibile alla Corte l’esame della censura (ex plurimis, Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915).

4. -Venendo all’esame del ricorso incidentale si osserva. La società Liabel lamenta di aver tempestivamente proposto, nel primo grado del giudizio, domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna del C. alla restituzione delle provvigioni indebitamente percepite sino al 1995 in quanto liquidate anche nel caso in cui i clienti omettevano di pagare la merce ordinata, e dunque anche per affari non andati a buon fine. Deduce che sia il Tribunale che la corte territoriale avevano ritenuto la domanda sfornita di prova senza considerare che il C. non aveva specificatamente contestato la domanda, con la conseguenza che ex art. 416 c.p.c., di cui denuncia la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essa doveva ritenersi provata. Anche il ricorso incidentale risulta inammissibile, non avendo la società Liabel, riprodotto nel controricorso, o allegato ad esso, e neppure indicata la precisa ubicazione degli atti all’interno dei fascicoli di causa, il contenuto della domanda riconvenzionale e della citata relativa memoria di costituzione, nè la successiva memoria (genericamente citata a pag. 22 del controricorso) con cui il C. prese posizione in ordine ad essa.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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