Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29541

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di R.M. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, a lui ascritto per avere detenuto per uso non personale, in concorso con D.S., grammi 107 di hashish da cui era possibile ottenere 151 dosi medie.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato ascrittogli e chiesto, in subordine, che venisse irrogato il minimo della pena con i benefici di legge.

Sul primo punto la sentenza ha affermato la inattendibilità della tesi difensiva dell’imputato, secondo la quale i C.C., che avevano sorpreso i correi in possesso della sostanza stupefacente, avrebbero precostituito le prove quanto meno con riferimento alla sua partecipazione al fatto. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 597 c.p.p., comma 3.

Si deduce che la sentenza di primo grado aveva concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha arbitrariamente revocato detto beneficio in assenza di impugnazione della pubblica accusa.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c), si deduce che la sentenza è carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato escluso l’uso personale della sostanza stupefacente, considerata anche la quantità non rilevante dell’hashish di cui è stato trovato in possesso il R. unitamente al D..

Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al mancato riconoscimento della attenuante di cui al 5 comma.

Il ricorso non è fondato.

Osserva la Corte in ordine al primo mezzo di annullamento che effettivamente nella parte motiva della sentenza si afferma che il R. non appare meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel dispositivo della sentenza impugnata, però, viene confermata integralmente la sentenza di primo grado, che aveva concesso detto beneficio, sicchè nel contrasto tra parte motiva della sentenza e dispositivo prevale quest’ultimo, (cfr. di recente: sez. 2, 20.5.2008 n. 25530, P.G. in proc. Laini, RV 240649).

E’ stato, infatti, precisato da questa Corte che "il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell’errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 c.p.p." (sez. 2, 9.6.2005 n. 23469, P.G. in proc. Gasparrini, RV 231886).

Sicchè, nel caso in esame, resta confermata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza di primo grado, mentre il R., se lo ritiene opportuno, può chiedere alla Corte territoriale la correzione della parte motiva della sentenza sul punto.

Gli altri due mezzi di annullamento sono, invece, inammissibili, trattandosi di questioni non dedotte nei motivi di appello, in quanto l’assoluzione, come precisato in narrativa, era stata chiesta per motivi diversi da quelli dedotti in ricorso e non era stata affatto chiesta la diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Peraltro, la esclusione della configurabilità dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, aveva già formato oggetto di esaustiva motivazione nella sentenza di primo grado.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *