T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento datato 5 agosto 2010 il Consolato generale d’Italia in Lagos ha negato il visto di ingresso per motivi di lavoro in quanto il passaporto presentato è diverso da quello indicato nel nulla osta e quindi sussistono dubbi circa la reale identità del ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere, violazione art. 6 L. 241/90.

Con ord. n. 3294/2011 il Collegio ha chiesto chiarimenti; controparte non ha adempiuto.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, nel ricorso il ricorrente lamenta l’eccesso di potere e la violazione dell’art. 6 L. 241/90.

In particolare, sostiene di avere smarrito il passaporto originario e di essersi munito di altro passaporto nigeriano A01500003.

Nonostante le esigenze del ricorrente, meritevoli di tutela ai sensi di legge, l’Amministrazione non ha fornito (neanche a seguito delle richieste istruttorie del Giudice) documentati chiarimenti in ordine alle ragioni che hanno indotto a negare al ricorrente il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Poiché resta impregiudicato il potere del Giudice di verificare la legittimità del diniego l’Amministrazione non può esimersi dal fornire a quest’ultimo spiegazioni in merito alle ragioni.

Ma siccome nella fattispecie tali spiegazioni non sono state fornite, neanche a seguito di richieste istruttorie del Giudice, deve desumersi, o quantomeno presumersi, e lo consente l’art. 116 cpc, che o esse non esistono o non sono legittime.

In conclusione, il ricorso è da accogliere e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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