Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2011, n. 27208 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 26 aprile 2007, dichiarava inammissibile il gravame proposto con unico atto da D.N.B., M.A., N.T. e V. G.B., avverso le distinte quattro sentenze con cui il tribunale di Palermo respinse le rispettive domande inerenti l’accertamento della nullità della clausola appositiva del termine ai vari contratti di lavoro da essi stipulati con la società Poste Italiane, per intervenuta risoluzione consensuale dei rapporti per facta concludentia.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il V., affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la società Poste, che ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè i restanti ex dipendenti che propongono ricorso incidentale, anch’esso affidato ad unico motivo.

Motivi della decisione

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

I ricorsi avverso la medesima sentenza debbono riunirsi ex art. 335 c.p.c..

Il V., così come i ricorrenti incidentali, censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c. e art. 151 disp. att. c.p.c..

Lamentano che la corte palermitana applicò erroneamente un principio esclusivamente formalistico, secondo cui è inammissibile un unico atto di impugnazione avverso distinte ed autonome sentenze, evidenziando che secondo il migliore orientamento di legittimità ciò era invece consentito (Cass. n. 4445 del 1997; Cass. n. 12140 del 1998). Il ricorso è infondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, nell’ordinamento processualcivilistico non è previsto che con un unico atto possano essere impugnati più sentenze o provvedimenti autonomi, tranne che nei casi nei quali le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento (ex plurimis, Cass. 2 maggio 2007 n. 10134; Cass. sez. un., ord. n. 28267 del 21 dicembre 2005; Cass. 4 gennaio 2002 n. 69).

Lo stesso principio è affermato anche in materia tributaria, richiamata dai ricorrenti, avendo questa Corte recentemente affermato che "Nel processo tributario, non è ammissibile la proposizione di un ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili) da parte di una pluralità di contribuenti titolari di distinti rapporti giuridici d’imposta, ancorchè gli stessi muovano identiche contestazioni" (Cass. 30 aprile 2010 n. 10578; Cass. 30 giugno 2010 n. 15582).

I ricorsi debbono pertanto respingersi.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della società Poste, che liquida in Euro 50,00, Euro. 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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