Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29540 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 7/7/09, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava A.O. colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e art. 61 c.p., n. 11 bis; art. 495 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 bis; art. 497 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 11 bis; art. 648 c.p., e lo condannava alla pena di anni 10 e mesi 10 di reclusione ed Euro 120,000,00 di multa.

La Corte di Appello di Roma chiamata a pronunciarsi sull’appello avanzato nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 19/2/2010, in parziale riforma del decisum di prime cure, ha ridotto la pena inflitta in anni 8 e mesi 8 di reclusione ed Euro 60.000,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione il prevenuto personalmente, con i seguenti motivi:

– erronea ed insufficiente motivazione in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in punto di fissazione del nuovo minimo edittale, in quanto pur riconoscendo come eccessiva la misura della pena base indicata nella sentenza del giudice di prime cure, la Corte, omettendo di argomentare in ordine al proprio convincimento al riguardo, non ha preso le mosse dal minimo edittale di cui al cit.

D.P.R., art. 73, ritenendo quale misura maggiormente equilibrata la pena base di anni 7 e mesi 6 di reclusione;

– erronea e insufficiente motivazione in relazione all’art. 62 bis c.p., sul diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il ricorso va rigettato, essendo infondate le censure che lo sorreggono.

In particolare, destituita di fondamento è la prima doglianza, con cui si contesta la erronea ed insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per la cui determinazione il decidente non ha preso le mosse dal minimo edittale, di anni 6 di reclusione, previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, pur avendo riconosciuto la eccessività della pena inflitta dal giudice di prime cure. Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, emergono, con netta evidenza, la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, svolta dalla Corte territoriale, in attinenza alla dosimetria della pena, e, in specie, le ragioni poste a giustificazione della mancata individuazione della pena base con il nuovo minimo edittale di cui al predetto art. 73, (anni 6 di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa), ritenendolo non applicabile al caso di specie.

Infatti, il giudice di appello, pur considerando che il calcolo sviluppato dal Tribunale non rispecchiasse l’effettiva gravità del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ascritto all’imputato, ha, di contro, evidenziato che, a causa del non irrilevante quantitativo di droga detenuto, la pena base non potesse situarsi nel minimo previsto dalla norma, apparendo maggiormente equilibrata una misura sanzionatoria intermedia, tra quella ritenuta dal giudice di prime cure e il minimo edittale stesso, che ha ritenuto congrua determinare in anni 7 e mesi 6 di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa.

Quanto osservato permette di potere affermare la insussistenza della denunciata illogicità motivazionale, sollevata in ricorso, nonchè la inconferenza della stessa, vista la esaustiva esplicazione delle ragioni ritenute inibenti alla applicazione di un trattamento sanzionatorio inferiore a quello applicato e ritenuto congruo in relazione alla gravità del fatto.

Del pari priva di pregio è la censura, avanzata col secondo motivo di ricorso, attinente al diniego delle attenuati generiche, visto che la Corte territoriale ha indicato, in perfetta assonanza con quanto sul punto affermato dal Tribunale, le ragioni preclusive alla concessione di esse, ravvisabili nella obiettiva gravità del reato contestato all’imputato, tenuto conto della significatività del dato ponderale dello stupefacente, tale da considerarlo al limite della configurabilità dell’aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, e nella notevole capacità a delinquere dell’ O., desumibile, non solo dai numerosi e gravi precedenti, ma anche dalla idoneità del fatto per cui si procede ad essere ritenuto sintomatico della esistenza di qualificati contatti del prevenuto con personaggi situati ad un livello medio-alto del circuito distributivo della droga, vicini alle fonti principali di approvvigionamento, contigue a temibili organizzazioni criminali. Si rileva che la concessione o il diniego di circostanze attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a giustificare il corretto uso di tale potere, al fine di dimostrare che non sia trasmodato in arbitrio.

Quindi non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (ex plurimis Cass. 21/9/99, Guglielmi); ne consegue che il giudice di merito nel denegare la concessione delle attenuanti in questione, invocata dall’ O., ha fatto buon governo dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Esaminata la sentenza impugnata, questo Collegio non può esimersi dal rilevare che il prevenuto è stato condannato per i reati ad esso ascritti, con l’aggravante ex art. 61 c.p., n. 11 bis, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale dell’8/7/2010, n. 249, e sul punto alla odierna udienza la difesa ha sollevato la relativa eccezione.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sussistenza dell’aggravante de qua, con eliminazione della relativa pena.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis che elimina unitamente alla relativa pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;

rigetta nel resto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *