Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 22-07-2011, n. 29539 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di S.E. e C. A. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, loro ascritto per avere detenuto, in concorso tra loro, a fini di spaccio, gr. 11,03 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La cocaina, confezionata in due involucri, era stata trovata all’interno della borsa della C. a seguito di un controllo da parte delle Forze dell’Ordine dell’auto occupata da entrambi gli imputati e guidata dal S..

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali la C. aveva dedotto esservi carenza di prove in ordine al proprio coinvolgimento nella detenzione della sostanza stupefacente;

entrambi gli imputati hanno dedotto che la cocaina era destinata ad uso personale del S. e chiesto, in subordine, la concessione della diminuente di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e la sospensione condizionale della pena.

Avverso la sentenza ha proposto ricorsi il difensore degli imputati, che la denuncia per vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con identici motivi di gravame i ricorrenti denunciano mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine:

1) alla affermazione di colpevolezza di ciascun imputato ed alla destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi.

Si deduce che l’accertamento della colpevolezza è fondata esclusivamente su supposizioni inconciliabili con le regole della logica.

In ordine alla esclusione che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale si deduce che il convincimento dei giudici di merito sul punto è fondato esclusivamente sul dato ponderale.

Si osserva in proposito che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), non prevede una presunzione assoluta di destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente che superi i limiti ponderali indicati dalla norma, sicchè l’esclusione della destinazione ad uso personale non può essere fondata solo sul citato elemento di giudizio.

2) al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla esclusione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Si deduce che il diniego della richiesta attenuante è stato fondato esclusivamente sul dato ponderale senza tener conto delle altre circostanze da valutarsi sul punto.

3) alla ricostruzione dei fatti.

Si deduce che l’accertamento fattuale non è fondato su un apparato argomentativo che dia adeguatamente conto delle risultanze probatorie su cui è fondato. Si aggiunge che la decisione risulta fondata su mere congetture.

4) alle doglianze della difesa proposte nell’atto di appello ed in sede di discussione.

Si deduce che la sentenza impugnata si è limitata a riportarsi alla decisione di quella di primo grado senza tener conto delle censure formulate in sede di gravame.

Con memoria trasmessa a mezzo fax il difensore, nell’interesse della C., ha dedotto che a carico dell’imputata doveva ritenersi configurabile solo l’ipotesi del favoreggiamento personale in favore del S..

Entrambi i ricorsi sono infondati.

Osserva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che l’affermazione di colpevolezza di entrambi gli imputati è fondata su un apparato argomentativo assolutamente esaustivo ed immune da vizi logici.

Va rilevato, infatti, che secondo le pronunce dei giudici di merito il S. risulta confesso, mentre a carico della coimputata è stato valorizzato il rinvenimento della sostanza stupefacente nella sua borsetta ed è stato ritenuto del tutto inattendibile l’assunto che l’acquisto della cocaina fosse stato effettuato dal S. all’insaputa della C., con motivazione che tiene conto di tutte le circostanze di fatto accertate.

Quanto alla destinazione allo spaccio la sentenza ha tenuto conto non solo del dato ponderale, ma anche di altri elementi, quali il confezionamento della droga in due pacchetti, l’accertamento che il S. era risultato negativo al narcotest a confutazione della affermazione della sua qualità di tossicodipendente, assuntore di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, e la incompatibilità dell’acquisto per uso personale con le condizioni economiche degli imputati (sez. 6 1.4.2008 n. 19788, Tavera, RV 239963; sez. 4 17.12.2007 n. 16373 del 2008, Magliaro, RV 239962).

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

E’ noto che la circostanza attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri, (sez. un. 21.6.2000 n. 17, Primavera ed altri, RV 216668)).

Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto il dato quantitativo della sostanza stupefacente incompatibile con la concessione della attenuante richiesta.

Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili per la loro genericità.

Non sono infatti indicate le censure formulate in sede di gravame, diverse da quelle citate nella sentenza, in ordine alle quali vi sarebbe carenza di motivazione.

La sentenza inoltre, come già rilevato, ha indicato testualmente le risultanze probatorie su cui è fondata l’affermazione di colpevolezza, mentre i ricorrenti non indicano gli elementi meramente congetturali utilizzati per la decisione.

La deduzione di cui alla memoria difensiva nell’interesse della C. è, infine, inammissibile, trattandosi di questione nuova non dedotta nei motivi di ricorso e neppure nella sede di merito.

Peraltro, è evidente la giuridica incompatibilità dell’accertamento del concorso dell’imputata nella detenzione della sostanza stupefacente ai fini di spaccio con l’ipotesi del favoreggiamento personale, che potrebbe configurarsi solo dopo che il reato è stato commesso.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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