T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6864 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 16 del 17 maggio 2006 il Comune di Mentana ha ordinato alla ricorrente la sospensione immediata dei lavori sul terreno di sua proprietà e il ripristino dello stato dei luoghi.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 8 L. 241/90;

2). Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001; (in data 7.6.2006 la ricorrente ha depositato la richiesta per il permesso in sanatoria);

3). Violazione e falsa applicazione art. 37 DPR 380/2001, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e diritto, difetto di istruttoria (il Comune non ha considerato che il piccolo manufatto realizzato nel giardino è una pertinenza dell’abitazione esistente e quindi sanabile in via postuma ex art. 37);

4). Violazione e falsa applicazione art. 31 DPR 380/2001, eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia; (manca l’esatta identificazione delle opere abusive).

La motivazione del provvedimento poggia sui seguenti presupposti:

a). la relazione tecnica di sopralluogo n. 2479 del 30.1.2006 dalla quale si rileva la presenza di opere realizzate in difformità dal permesso a costruire n. 5 del 18.2.2005 e dalla DIA del 2.8.2002;

b), non risulta agli atti la richiesta del nulla osta sismico alla Regione Lazio Genio civile di Roma ( l. 64/74);

c). non risultano presentate domande di illecito edilizio ( L. 326/2003 e l.r. 12/2004).

In data 28.8.2006 si è costituito il Comune.

Tanto premesso, l’impugnativa è infondata e deve essere respinta.

In particolare:

a). per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente è stato precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l’annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all’edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall’art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029);

b). sulla presentazione della domanda ex art. 36 DPR 380/2001 il Comune resistente precisa che i lavori non possono essere sanati neppure con la predetta procedura anche per l’evidente eccesso volumetrico (la cubatura concedibile è già stata utilizzata per la realizzazione del fabbricato preesistente); e la palese violazione delle distanze;

c). dall’esame degli atti istruttori emerge che va esclusa la natura pertinenziale del locale garage realizzato nel giardino (avuto riguardo alle sue dimensioni non ridotte).

Come noto, nel campo urbanistico, la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridicofunzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (Cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2010, n. 3127; id., 15 settembre 2009, n. 5509, 23 luglio 2009, n. 4636 e 7 luglio 2009, n. 3379). Dunque, è esclusa la sanabilità in via postuma ex art. 37 DPR 380/2001;

d). in ultimo, l’immobile abusivo e la relativa area risultano chiaramente individuati attraverso la puntuale descrizione degli abusi di cui trattasi (cfr., nelle premesse del provvedimento impugnato il riferimento a "opere consistenti in una diversa conformazione della copertura del piano servizi che sul lato prospettante su altra proprietà parte da quota +2,20 in luogo di quota 0,00, e nella realizzazione del garage, in difformità da quanto autorizzato posto a filo del marciapiede di Via G. Amendola, e nella realizzazione ex novo di un locale ancora allo stato grezzo sottostante il fabbricato di superficie pari a circa mq 18,40, con altezza variabile e cubatura di circa 60,29 mc; il tutto su terreno individuato al foglio 8, particella 360, del NCT del Comune di Mentana, e che secondo la variante al PRG ricade in zona B3").

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso come in epigrafe proposto;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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