Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2011, n. 27206 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 11.11.2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Tarante condannava P.S. al pagamento della somma di euro 17.568,51 in favore di C.F. per somme non corrisposte in riferimento all’attività lavorativa svolta dal 7.11.2000 al 30.4.2001 in qualità di operaio di 4^ livello.

Sull’appello del P. (due appelli di contenuto analogo, poi riuniti) la Corte di appello di Lecce con sentenza del 10.10.2006 rigettava i detti appelli.

In merito all’eccezione di nullità della notificazione la Corte territoriale rilevava che la notifica era stata effettuata presso l’indirizzo comunicato dallo stesso appellante alla camera di commercio; inoltre il plico era stato ritirato da un tale di nome P. che figura essere stato abilitato al ritiro.

Ricorre il P. con due motivi, resiste il C. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme, ovvero la nullità del processo di primo grado in relazione agli artt. 139 e 149 c.p.c: il plico era stato inviato ad indirizzo diverso da quello di residenza, dimora o domicilio e comunque della sede dell’impresa.

Il motivo è infondato; come risulta dalla sentenza impugnata il plico è stato spedito presso l’indirizzo che lo stesso ricorrente aveva indicato per il registro della camera di commercio. In ogni caso non può essere dichiarata la nullità della notifica in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo, come si dimostra dal ritiro del plico da parte di persona a nome P. che si è accertato (v. pag. 8 della sentenza impugnata) essere stato incaricato dal destinatario a ritirare il detto plico. Va ricordato sul punto l’orientamento di questa Corte secondo cui "a fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato al ritiro del piego depositato nell’ufficio postale a causa dell’assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dalla L. n. 890 del 1982, art. 7 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l’incarico a chi provvede a ritirare il plico all’ufficio postale, che il delegato sottoscriva l’avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l’agente postale certifichi con la sua firma in calce la ritualità della consegna" (cass. n. 14606/2007, cass. n. 11452/2003).

Con il secondo motivo si deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della certificazione camerale prodotta dall’appellato attestante l’esistenza della impresa artigiana del P. in (OMISSIS). La sede ove il C. ha dichiarato di aver lavorato non era quella ove è stato notificato l’atto.

La doglianza appare ininfluente in quanto per le ragioni dette supra si deve ritenere che l’atto sia stato ricevuto dal ricorrente, per essere stato ritirato all’ufficio postale e che quindi la notificazione sia andata a buon fine.

Va quindi rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità, liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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