Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29538 Importazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 27/9/07, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava S.C. responsabile dei reati di cui all’art. 474 c.p., L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 e art. 648 c.p., e lo condannava alla pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed Euro 466,00 di multa. La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 4/11/2010. in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha ritenuto le attenuanti prevalenti sulla recidiva, riducendo la pena a mesi 5 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con i seguenti motivi:

– erronea applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente dal reato previsto nel predetto articolo di legge a seguito della emissione della sentenza C 20/05, della Corte di Giustizia della Comunità Europea, in causa Schwibbert;

– violazione dell’art. 597 c.p.p., in quanto la Corte di Appello ha aumentato la pena inflitta in primo grado, in mancanza di appello da parte del p.m..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

La censura avanzata con il primo motivo è manifestamente infondata, in quanto il giudice del merito ha evidenziato che la merce rinvenuta in possesso del prevenuto era contraffatta e, quindi, illecitamente riprodotta.

Orbene, a seguito della richiamata sentenza Schwibbert, resa dalla Corte di Giustizia Europea l’8/11/07, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui la sola rilevata mancanza del contrassegno SIAE non concretizza l’illecito penale, previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter,; mentre il reato de quo si ritiene cristallizzato nel caso in cui si palesi la contraffazione o la illecita duplicazione del bene, accertata in fatto, come nella specie.

La Corte genovese ha, quindi, a giusta ragione, affermato la colpevolezza dell’imputato per violazione della normativa sul diritto di autore.

Di contro, fondato è da ritenere il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell’art. 597 c.p.p., per avere il giudice di seconde cure inflitto una pena superiore a quella di cui al decisum del Tribunale, in mancanza di appello del p.m..

In dipendenza di quanto osservato, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, su cui questa Corte ritiene intervenire, diminuendo la pena di un terzo, visto che risulta omessa da parte del giudice di appello la riduzione, derivante dalla applicazione del rito abbreviato, ex artt. 438 e segg. c.p.p., a cui aveva acceduto il prevenuto, così che la condanna inflitta è rideterminata in mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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