T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6863 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 61 del 26.6.2006, n. 1555/UTC del 26.6.2006, il responsabile del settore urbanistica dell’ufficio tecnico del Comune di Rocca Priora ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di alcune opere abusive eseguite sul terreno sito in località Osteria Nuova, Via Tuscolana km 30,00, catasto foglio 22, particella terreno 203, particella fabbricato 300, della superficie catastale di mq 11.656.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere carenza di motivazione, errore e contraddittorietà nei presupposti (i ricorrenti contestano di avere realizzato abusi edilizi e di avere mutato la struttura e la destinazione; in particolare, la realizzazione di dieci pilastri in cemento armato e cinque travi orizzontali erano già presenti nella domanda di condono edilizio);

2) Eccesso di potere per contraddittorietà dell’atto amministrativo impugnato, violazione di legge; (anche il Comune riconosce che le misure della pianta sono rimaste invariate; dunque non è stato realizzato alcun aumento di volume);

3) Illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge, carenza di motivazione;

4) Eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto tra atti amministrativi, omessa istruttoria (si lamenta che l’individuazione della consistenza della cubatura del manufatto abusivo non trova rispondenza con quanto accertato nel verbale n. 22/06 del 20.4.2006);

5) Contraddittorietà, genericità ed illogicità dell’ordinanza di demolizione, eccesso di potere e violazione di legge.

Tanto premesso, il ricorso è infondato.

In proposito:

a). dall’esame degli atti istruttori e della motivazione del provvedimento impugnato emerge che la PA ha correttamente e legittimamente agito;

b). il provvedimento è – puntualmente – supportato con il verbale di accertamento di violazione urbanistico edilizia n. 22/06 del 20.4.2006, redatto dal Comando Polizia municipale del Comune di Rocca Priora;

c). per l’immobile in questione sono state presentate due domande di condono edilizio (nn. 1119 e 1120 del 28.1.2004 e 10.12.2004); tuttavia, non tutti gli abusi realizzati ricadono nelle predette domande. Né è vero quanto sostenuto nel ricorso circa il fatto che non sarebbe stata mutata la struttura e la destinazione dell’originario manufatto.

Al riguardo, alla data di adozione dell’atto impugnato (26.6.2006), era in corso la realizzazione "di un ampliamento abusivo del capannone; rinforzato strutturalmente con n. 10 pilastri in c.a. e n. 5 travi orizzontali sempre in c.a. con n. 5 putrelle di ferro; in sostituzione della vecchia copertura in lamiera è stato realizzato un solaio orizzontale; le misure della pianta sono rimaste invariate, ma l’altezza interna è stata portata a ml 4,10. Inoltre, sul prospetto frontale e su quello posteriore è stata prolungata la falda del tetto, con una sporgenza a sbalzo sul prospetto anteriore di ml 4,00, mentre nel prospetto posteriore tale sporgenza, della lunghezza di ml 5,00, è sostenuta da n. 3 pilastri in ferro";

d). il fabbricato ricade in zona H – sottozona H2 agricola di PRG – che prevede che "nella sottozona sono consentite soltanto le costruzioni necessarie per la conduzione agricola con cubatura massima di 0,01 mc/mq su lotti minimi di 50.000 mq con altezza massima non superiore a 7,00 ml per gli edifici residenziali";

e). infine, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

In mancanza di costituzione di controparte nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso come in epigrafe proposto;

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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