T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6862 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata disposta, nei confronti dei ricorrenti, la immediata sospensione dei lavori e/o la prosecuzione delle opere abusive indicate nella comunicazione, riportata sul retro della stessa determinazione, relativa alla constatazione, ad opera del Corpo di Polizia Municipale di Roma, di violazione urbanisticoedilizia, questa consistente nella realizzazione di lavori di ristrutturazione interna, nell’apertura di un vano porta, nel rifacimento di impiantistica e pavimentazione e nella realizzazione di un vano WC, in locali siti in Roma, Via del Vescovado n.2, Piazza Ravenna n.7, Via del Forno n.19/21.

I ricorrenti hanno impugnato, unitamente agli atti connessi, la predetta determinazione, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili, in particolare riferendosi a una pregressa denuncia di nuova attività per manutenzione ordinaria, alla successiva (al provvedimento impugnato) presentazione di due domande di condono, alla avvenuta realizzazione delle opere, alla carenza di motivazione, alla mancata comparazione fra interesse privato e interesse pubblico; concludendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza.

Dipoi i ricorrenti hanno depositato nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con cui si precisa che i lavori effettuati nel fabbricato del ricorrente M.B. non hanno causato danneggiamenti al patrimonio archeologico.

Roma Capitale si è costituita e, con nota del competente ufficio, ha precisato che per due istanze di "concessione edilizia in sanatoria" a nome del ricorrente B. non è in grado di fornire notizie per essere i relativi fascicoli sottoposti a sequestro probatorio.

Indi, nella pubblica udienza del 5 luglio 2011, nel corso della quale si è dato avviso, ai sensi dell’art.73, terzo comma, c.p.a., della possibile rilevanza di una questione di procedibilità per scadenza della efficacia del provvedimento impugnato, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

La determinazione in discussione, adottata ai sensi dell’art.27 del DPR 6 giugno 2001 n.380, ha efficacia temporanea limitata a giorni quarantacinque, come emerge dallo stesso art.27, laddove è previsto che l’ordinanza di sospensione dei lavori ""ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi"" da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dalla medesima ordinanza.

Orbene, essendo stata notificata il 17 novembre 2004, la determinazione in argomento ha perso efficacia a partire dal 2 gennaio 2005, dopo cioè la notificazione del ricorso, avvenuta il 23 dicembre 2004.

Va pertanto rilevata la sopravvenuta carenza di una condizione del ricorso, e cioè, nella specie, dell’interesse a ricorrere, questo consistente, per quanto occorre, nel vantaggio potenziale che potrebbe conseguire il ricorrente in caso di esito favorevole del gravame; vantaggio da ritenere, nella fattispecie, non più conseguibile come esito del giudizio, tenuto conto della perdita di efficacia evidenziata e in assenza di una possibile dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della persistenza dell’interesse, comunque, nel caso concreto.

Ciò determina la improcedibilità del ricorso, in quanto la suddetta condizione deve sussistere fino al momento della decisione.

Va quindi dato atto, come anticipato, di tale improcedibilità.

Quanto alle spese, la mancanza di un compiuto esame delle censure del ricorso suggerisce di disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima quater,

definitivamente pronunciando:

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

compensa fra le parti le spese del giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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