Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29536 Diritti d’autore

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Genova, con sentenza del 6/3/06, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava E.N.D. colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) e art. 648 cvp c.p., e lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa.

La Corte di Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 6/10/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con il seguente motivo: – il prevenuto andava prosciolto dai reati contestati in dipendenza di quanto disposto nella sentenza C 20/05 della Corte di Giustizia della Comunità Europea in causa Schwibbert, visto che l’omessa apposizione del contrassegno SIAE non configura più reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Rilevasi che il giudice di merito ha ritenuto concretizzatosi il reato contestato al capo a) della imputazione sulla base del verbale di sequestro, redatto dall’agente di p.g. operante, che ha riferito di avere trovato l’ E. in possesso dei beni in questione, che all’esame apparivano contraffatti esclusivamente per l’assenza del contrassegno SIAE. Orbene, a seguito della nota sentenza, resa l’8/11/07, dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C 20/05. in causa Schwibbert, perchè si possa considerare concretizzalo il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, è penalmente irrilevante la mancanza di contrassegno Siae. Per effetto del principio di prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, anche in materia penale, e della efficacia vincolante nell’ordinamento interno delle pronunce della Corte di Giustizia della Comunità Europea, la giurisprudenza italiana ha affermato, con orientamento univoco, la necessità di disapplicare le norme nazionali interamente incentrate sulla apposizione del contrassegno SIAE, come condizione di commercializzazione del supporto contenente opere dell’ingegno, per contrasto con il diritto comunitario, con il conseguente proscioglimento, con la formula più ampia, del detentore dei supporti (ex plurimis Cass. 12/2/08, n. 13816). Conseguentemente la condotta contestata va ritenuta penalmente irrilevante, e tale irrilevanza coinvolge anche la imputazione di cui al capo b). La sentenza, quindi, va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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