T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6861 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza n. 15 del 17.5.2006 il responsabile del settore urbanistica del comune di Mentana ha ordinato al ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare, il provvedimento è supportato dalla comunicazione dell’Ufficiale di PG ID Ten. Franco Massaroni del Corpo di Polizia municipale, prot. 86/PG del 7.4.2006, con la quale si è accertata, presso il fabbricato sito in Via Guttuso, n. 14, la trasformazione d’uso da ufficio a residenziale con l’installazione di arredamento per cucina e camera da letto, di una unità contraddistinta con l’interno 7, avente una superficie di mq 38,00 circa con una altezza di ml 2,70 per un volume di mc 102,60 circa, realizzata in difformità dal permesso di costruire, il tutto realizzato in fabbricato ad uso uffici autorizzato con permesso di costruire n. 11 del 4.3.2004 e successiva variante n. 12 del 29.4.2005, realizzato su un terreno individuato al catasto terreni del Comune di Mentana, foglio 8, particella 1539, sub 7, e ricadente secondo la variante al PRG in zona CPR/14 di espansione e completamento.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, travisamento dei fatti e falsità del presupposto; (il ricorrente sostiene che nell’atto si fa riferimento esclusivamente all’installazione di una cucina e di una camera da letto).

In data 17.7.2007 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti. In particolare ha dedotto:

1) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, travisamento dei fatti e falsità del presupposto;

2) Illegittimità dell’atto per violazione di legge, comportamento contraddittorio, carenza di istruttoria, illogicità sviamento;

3) Illegittimità dell’atto per eccesso di potere, responsabilità della PA e del Comando VVUU di Mentana, errata interpretazione di norme di legge, mancata applicazione della variante al PRG n. 24 del 19.3.2007.

Il Comune resistente si è costituito con memoria del 23.3.2007.

I). Tanto premesso, in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità di parte dei motivi aggiunti depositati in data 17.7.2007. In proposito, il ricorrente prospetta censure rivolte avverso l’originario atto impugnato (notificato al medesimo il 24.5.2006) che, dunque, sono inammissibili per tardività.

II). Può passarsi all’esame del merito del ricorso principale.

Priva di pregio è l’unica censura dedotta.

Sul punto, le affermazioni del ricorrente risultano generiche e indimostrate.

Il Comune – in replica – chiarisce che l’art. 9 delle NTA dello stesso Comune recita che "la destinazione d’uso dei suoli e degli edifici nonché la parte dei medesimi deve essere indicata nei piani di intervento preventivo e nei progetti di intervento diretto e deve rispettare tute le prescrizioni delle presenti norme. Qualunque variazione della destinazione d’uso è subordinata a nuova concessione, sempre nel rispetto delle presenti norme; in caso contrario viene annullata la concessione e perseguito l’abuso edilizio ai sensi della L. 10/77".

Dunque, è adeguata l’istruttoria svolta dalla PA (cfr. comunicazione dell’Ufficiale di PG ID Ten. Franco Massaroni del Corpo di Polizia municipale, prot. 86/PG del 7.4.2006, con la quale si è accertata, presso il fabbricato sito in Via Guttuso, n. 14, la trasformazione d’uso da ufficio a residenziale con l’installazione di arredamento per cucina e camera da letto).

III). I motivi aggiunti – nella restante parte relativa al verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di demolizione – sono infondati e devono essere respinti in quanto l’atto si limita ad attestare la constatata inadempienza al presupposto provvedimento.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

I motivi aggiunti sono in parte respinti e, in parte, inammissibili.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

– Respinge il ricorso in epigrafe;

– Respinge, in parte, i motivi aggiunti; in altra parte, li dichiara inammissibili;

– Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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