T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6857 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 20/07/06 e 21/07/06 e depositato il 03/08/06 O.C. ha impugnato la nota prot. n. 139370/05 del 21 ottobre 2005, redatta dalla polizia municipale ed avente ad oggetto "comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia", e la determinazione dirigenziale n. 351 del 23 febbraio 2006, con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati, ed ha chiesto la declaratoria dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione e la condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio con memoria depositata l’08/09/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 5116/06 del 13/09/06 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.

Deve, innanzi tutto, essere dichiarata l’inammissibilità della domanda con cui C.O. ha chiesto l’annullamento della nota prot. n. 139370/05 del 21 ottobre 2005, avente ad oggetto "comunicazione di constatata violazione urbanistico – edilizia" e redatta dalla polizia municipale, e della determinazione dirigenziale n. 351 del 23 febbraio 2006 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 27 d.p.r. n. 380/01, ha ordinato la sospensione dei lavori ivi indicati.

Ed, infatti, la nota del 21 ottobre 2005 costituisce atto meramente endoprocedimentale e, come tale, insuscettibile di ledere autonomamente la situazione giuridica soggettiva posta dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria e conseguentemente incapace di radicare, in capo al predetto, il necessario interesse ad agire.

Per quanto concerne la determinazione dirigenziale n. 351 del 23/02/06 va evidenziato che la stessa aveva perso efficacia al momento della proposizione del ricorso.

Con l’atto in esame il Comune di Roma ha ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 comma 3 d.p.r. n. 380/01 secondo il quale "ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori".

Dall’esame della norma richiamata emerge, pertanto, che il provvedimento di sospensione dei lavori, ivi previsto, ha efficacia per 45 giorni (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 12644/09; TAR Calabria – Catanzaro n. 51/09).

Nella fattispecie l’ordinanza di sospensione dei lavori è stata adottata il 23 febbraio 2006 e notificata il 22 maggio 2006.

Ne consegue che allorché il ricorso è stato notificato (20 luglio 2006) l’atto in esame aveva perduto la sua efficacia e, pertanto, non si presentava lesivo per la situazione giuridica posta dal ricorrente a fondamento della domanda caducatoria con conseguente inconfigurabilità, al momento dell’instaurazione del giudizio, dell’interesse ad agire per difetto di attualità della lesione.

Né la pronuncia caducatoria è consentita in relazione alla necessità di accertare la legittimità dei lavori, come richiesto dal ricorrente nella memoria conclusionale depositata il 4 giugno 2011, se non altro perché, a prescindere dalla pacifica inammissibilità di un’azione di accertamento in questa sede, trattasi di domanda non proposta nell’atto introduttivo.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria d’interesse ad agire.

Deve, altresì, essere dichiarata inammissibile la domanda con cui il ricorrente ha chiesto la declaratoria di accertamento dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione essendo la pronuncia in esame non consentita in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità quale è quella sulla base della quale il Tribunale è chiamato a decidere la presente controversia.

Va, poi, respinta la domanda di risarcimento del danno in quanto il ricorrente non ha in alcun modo provato il pregiudizio patrimoniale dedotto da ritenersi, per altro, di difficile ipotizzabilità in conseguenza del breve periodo di tempo in cui ha avuto efficacia la gravata determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori.

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, lo respinge;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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