Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29531 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 16/4/07, dichiarava M. B.G. colpevole dei reati di cui all’art. 81 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, perchè deteneva per la vendita n. 772 supporti illecitamente duplicati; e art. 648 c.p., e lo condannava alla pena di giorni 10 di reclusione ed Euro 410 di multa.

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 6/4/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– insussistenza del reato contestato in quanto la sola mancanza del contrassegno SIAE non determina la concretizzazione della condotta illecita prevista dalla L. n. 633 del 2001, art. 171 ter;

– non corretta determinazione della pena, per effetto delle concesse attenuanti generiche, rilevato che queste furono concesse in giudizio di bilanciamento con l’aggravante L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter, comma 2, lett. a), ritenuta nel capo di imputazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale. sviluppata in sentenza, si palesa del tutto logica e corretta.

Con la prima censura la difesa del prevenuto contesta la sussistenza del reato, di cui al capo a) della rubrica, rilevando che la sola mancanza del contrassegno SIAE non può essere determinante a concretizzare la cristallizzazione della fattispecie criminosa.

La doglianza è del tutto priva di pregio, visto che il giudice di merito, nello svolgere il discorso giustificativo, a mezzo del quale è pervenuto alla affermazione di colpevolezza del M., ha richiamato le emergenze istruttorie, in particolare la confessione di costui, il quale alla udienza di convalida dell’arresto, ha dichiarato di dedicarsi alla vendita di merce abusivamente riprodotta, nonchè le dichiarazioni dell’appuntato Mu., che ha sottoposto a controllo a campione i DVD e i CD, rilevandone la illecita duplicazione.

Per cui la ritenuta sussistenza del reato di cui al capo a) è stata correttamente desunta dalla dimostrata contraffazione del materiale in questione e non dalla mancanza del contrassegno SIAE. Del pari non meritevole di accoglimento, in quanto non solo del tutto infondata, ma anche in contrasto con la pronuncia resa dal decidente, risulta essere la seconda censura formulata: il trattamento sanzionatorio applicato dal Tribunale, di poi confermato dalla Corte territoriale, disponeva la concessione delle attenuanti generiche, senza procedere ad alcun giudizio di bilanciamento con l’aggravante di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), contrariamente a quanto sostenuto in ricorso.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il M. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso deve, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000.00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *