T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6856 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 10 luglio 2006 e depositato il 1 agosto 2006 la Soc. F.B. Immobiliare di F.B. & C. s.a.s. ha impugnato l’ordinanza n. 18 del 18 maggio 2006 con cui il Comune di Mentana ha prescritto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere attraverso le quali è stato realizzato il mutamento di destinazione d’uso da ufficio a residenziale di un’unità immobiliare sita in Mentana, via S. Monachesi n. 17 interno 5 ed avente superficie di mq. 60,00 circa.

Il Comune di Mentana, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 28 agosto 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 5101/06 del 13 settembre 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.

La Soc. F.B. Immobiliare di F.B. & C. s.a.s. impugna l’ordinanza n. 18 del 18 maggio 2006 con cui il Comune di Mentana ha prescritto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere attraverso le quali è stato realizzato il mutamento di destinazione d’uso da ufficio a residenziale di un’unità immobiliare sita in Mentana, via S. Monachesi.

Secondo quanto risulta dall’interpretazione dell’atto introduttivo ed, in particolare, della seconda censura, il cui esame prioritario si impone per esigenze di chiarezza logico – espositiva, la ricorrente lamenta che la gravata ordinanza non indicherebbe la norma posta dal Comune a fondamento della sanzione irrogata in relazione al contestato mutamento di destinazione d’uso e, in sostanza, non indicherebbe le ragioni poste a fondamento dell’adozione del provvedimento.

Il motivo è fondato.

Con il provvedimento impugnato il Comune di Mentana ha sanzionato il mutamento di destinazione d’uso da ufficio a residenziale dell’unità immobiliare, ivi indicata, realizzato attraverso l’arredamento dei locali con mobilia, contestando la difformità dell’intervento rispetto al permesso di costruire attraverso il quale è stato assentito l’edificio.

Nell’atto, però, manca ogni riferimento alla normativa sulla base della quale è stata qualificata la fattispecie e alle ragioni per cui il Comune ha ritenuto che il mutamento di destinazione d’uso dovesse essere assentito con permesso di costruire.

Tale carenza è comprovata dal generico richiamo, presente nella motivazione del provvedimento, al solo d.p.r. n. 380/01 senza alcuna ulteriore specificazione delle ipotesi nell’ambito delle quali sussumere la fattispecie con conseguente impossibilità, per il destinatario dell’atto, di comprendere l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione e la disciplina applicabile (nettamente diverse sono le conseguenze sanzionatorie previste dagli artt. 31, 33 e 34 d.p.r. n. 380/01).

Né il contestato difetto motivazionale può ritenersi sanato dal riferimento, nella parte dispositiva dell’atto, agli adempimenti di cui all’art. 31 d.p.r. n. 380/01, di competenza del Segretario Comunale, sia perché tale richiamo non è univocamente interpretabile come volontà di qualificare la fattispecie ai sensi dell’art. 31 citato sia perché non sono state, comunque, indicate le ragioni dell’ipotizzabile applicazione della norma non essendo stato specificato, come correttamente evidenziato nella censura, perché il mutamento di destinazione d’uso avrebbe dovuto essere assentito con permesso di costruire.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di adottare all’esito della riedizione del potere di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi ad essa riconosciuto dalla normativa vigente.

Il Comune di Mentana, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Comune di Mentana a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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