Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito della sentenza, passata in giudicato, con la quale era stata respinta l’impugnazione proposta avverso l’avviso di rettifica del valore di un immobile trasferito, era notificato atto di liquidazione dell’imposta di registro accertata e di irrogazione sanzioni. La contribuente impugnava l’avviso sostenendo che l’Ufficio era decaduto dal potere di applicare le sanzioni e le aveva determinate in misura eccessiva. Sopravvenuta la L. n. 289 del 2002 presentava istanza di definizione della lite, che l’Ufficio respingeva. L’atto di diniego era impugnato con autonomo ricorso, respinto in primo grado ma accolto in appello. L’Amministrazione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. La società intimata non si difende.

Motivi della decisione

Col primo motivo si insiste nella tesi secondo la quale il ricorso avverso il diniego di condono avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile perchè proposto in via autonoma anzichè con atto di integrazione dei motivi nella causa pendente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2. Disattendendo la analoga doglianza spiegata in appello, la CTR avrebbe violato la L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8.

La doglianza è infondata. La disposizione invocata stabilisce che la decisione sulla efficacia dell’istanza di condono a definire la controversia tributaria spetta al giudice di quest’ultima. Ma non impone che ne sia investito con atto di integrazione dei motivi piuttosto che con ricorso autonomo.

E’ fondato il secondo motivo, col quale si deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3.

La CTR ha ritenuto che la controversia rientrasse fra quelle condonabili L. n. 289 del 2002, ex art. 16 in quanto l’avviso impugnato non conteneva soltanto la liquidazione dell’imposta di registro accertata con sentenza passata in giudicato, ma "conteneva, nel contempo, anche una parte "impositiva" costituita appunto dalle irrogate sanzioni". Senonchè, risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente aveva presentato "in data 16.05.2003, istanza di definizione delle liti fiscali pendenti, con riferimento all’avviso di liquidazione, incluse sanzioni, che le era stato notificato".

Poichè il contenuto impositivo dell’avviso di liquidazione era limitato alla irrogazione delle sanzioni, la istanza di condono avrebbe dovuto limitarsi a tale parte della lite pendente: fu invece presentata con riferimento all’intero contenzioso, dunque anche per quella parte (preponderante) dell’avviso impugnato che aveva una funzione esclusivamente liquidatoria, intesa alla riscossione di una somma in ordine alla quale non sussisteva alcuna controversia condonabile. Il provvedimento di diniego era dunque legittimo (Cass. 2800/2006).

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e – poichè non sono necessari altri accertamenti di fatto – decisa la causa nel merito col rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, introduttivo della lite.

Le spese giudiziali debbono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta il ricorso originario della società contribuente, introduttivo della lite.

Condanna parte soccombente al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 500,00 per competenze ed Euro 1.500,000 per onorari per ciascun grado di merito; ed in Euro 1800,00 per onorari per il giudizio di legittimità. Per tutti i gradi oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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