Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29530

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 9/6/05, dichiarava M. D. colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, perchè per profitto vendeva o comunque deteneva a scopo commerciale n. 42 compact disk non contrassegnati dal marchio SIAE e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d), e comma 2, lett. a), perchè deteneva per la vendita e per la distribuzione o noleggiava 52 CD musicali, illecitamente duplicati, privi del contrassegno SIAE, con l’aggravante della quantità superiore al numero di 50, e lo condannava alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 2.600,00 di multa.

La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 5/7/2010. ha confermato il decisimi di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti motivi:

– il reato andava dichiarato estinto per prescrizione, visto che il relativo termine si era ampiamente maturato;

– omessa motivazione in ordine alla contestata individuazione dell’imputato quale il responsabile del reato in contestazione;

– insussistenza del reato, visto che la mancanza del contrassegno SIAE non determina la concretizzazione della violazione di cui al capo di imputazione, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione;

– ha errato il giudice di merito nel non disporre la rinnovazione istruttoria per accertare il contenuto dei supporti in sequestro.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Non merita accoglimento la eccezione di prescrizione, sollevata col primo motivo di impugnazione, rilevato che il reato risulta accertato in data 29/5/04, per cui il relativo termine andrà a maturarsi al 29/11/2011.

Di contro, va accolta la seconda censura, attinente alla mancanza di argomentazione motivazionale in ordine alla contraffazione del materiale sequestrato, visto che il decidente si limita ad affermare la illecita duplicazione, in difetto di adeguata giustificazione a sostegno di tale assunto, facendo, invece, specifico richiamo alla mancanza di contrassegno SIAE, elemento questo, che, ormai, per giurisprudenza costante di questa Corte, non può costituire da solo prova della concretizzazione del reato contestato. L’accoglimento sul punto del ricorso, rende superfluo l’esame dell’ulteriore censura avanzata.

Pertanto, la sentenza gravata va annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem, previo accertamento sulla contraffazione del compact disk e dei CD. verifichi la sussistenza degli elementi concretizzanti il reato contestato all’imputato ed adotti la conseguente, adeguata, motivazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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