Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27193 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di indagini delle Guardia di Finanza, fu rettificato l’imponibile Irpef ed Ilor dichiarato da B.B. per l’anno 1993, recuperando a tassazione, fra l’altro, ricavi di impresa per un totale di L. 1.500.010.574, rilevati dalla presentazione allo sconto s.b.f. di fatture ed assegni non registrati in contabilità.

La CTP accolse sul punto il ricorso della contribuente. L’Ufficio propose appello limitatamente alla somma di L. 244.453.620, che venne accolto. La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Risulta dal ricorso che la CTP aveva annullato l’accertamento sul rilievo che "quanto accertato sulla scorta di accreditamenti riferiti alla presentazione di sconto di fatture ed effetti s.b.f. che non trovano riscontro nella contabilità di impresa, non è stato sufficientemente motivato dall’Ufficio e … non c’è alcuna prova che i creditori, cui farebbero riferimento i documenti oggetto delle anticipazioni siano realmente clienti dell’azienda". Accogliendo l’appello, la CTR ha motivato che "gli accertati maggiori ricavi di vecchie L. 244.453.620 di cui alle rinvenute fatture con doppia e/o plurima numerazione, con annotazione in contabilità di quelle di minore importo, corredate dalle bolle di accompagnamento, debbono ritenersi presuntivamente provati sulla base degli acquisiti predetti elementi probatori costituiti da quelle rinvenute fatture e dalle rispettive bolle di consegna che avevano accompagnato le merci presso i consumatori finali".

Col primo motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria. Si rileva che la CTR ha ritenuto provata la tesi dell’Amministrazione sulla scorta di elementi presuntivi inidonei, in quanto pienamente compatibili con la tesi difensiva della contribuente, che non ne risulterebbe affatto smentita. In specie, la CTR ha tratto argomento da "le mancate giustificazioni della contribuente" che – viceversa – sarebbero state tempestivamente accampate. Contestando la deduzione di ricavi non contabilizzati tratta dai rilievi della guardia di finanza (che aveva rinvenuto 64 fatture, per l’importo complessivo di L. 244.453.620, aventi la stessa numerazione di altre di minore importo registrate in relazione alle medesime operazioni), a pag. 2 del ricorso introduttivo la B. aveva invero sostenuto che le fatture duplicate, di maggiore importo, erano state formate "al semplice scopo di avere delle anticipazioni e quindi crearsi una certa, occorrente liquidità … e che alla scadenza dette anticipazioni venivano pagate dalla ditta medesima e non certamente dal cliente", sicchè tali movimenti avrebbero evidenziato una forma anomala di finanziamento e non ricavi non denunciati.

Il motivo va disatteso, perchè fondato su una circostanza di fatto (concernente il pagamento delle fatture duplicate, presentate allo sconto, da parte della stessa contribuente) che dalla sentenza impugnata non risulta e che il ricorso non chiarisce in che modo sarebbe stata acquisita al processo.

Risulta peraltro (dalla sentenza, dal ricorso e dal controricorso) che le n. 64 fatture per complessive L. 244.453.620 presentate allo sconto e non riportate in contabilità duplicavano altrettante fatture di minore importo regolarmente contabilizzate. Non avendo la ricorrente (cui ne incombeva l’onere, avendone interesse) provato che il corrispettivo delle operazioni fosse quello indicato nelle fatture registrate anzichè in quelle presentate allo sconto, l’importo dei ricavi non contabilizzati doveva accertarsi nella differenza fra i due importi complessivi, e non nel maggiore di essi. Va in tal senso accolto il secondo dei motivi di ricorso, col quale si denuncia il corrispondente vizio di motivazione.

La sentenza va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, che ripeterà la decisione sul "quantum" dovuto e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Respinge il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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