Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di N.C.T. in ordine al reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), così essendo stata precisata l’imputazione dal giudice di primo grado, a lui ascritta per avere detenuto per la vendita supporti magnetici contenenti opere tutelate dal diritto d’autore abusivamente riprodotte e prive del contrassegno SIAE. La Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame con il quale l’appellante aveva chiesto di essere assolto dal reato ascrittogli, invocando la inopponibilità nei confronti dei privati del contrassegno SIAE, affermata dalla Corte di Giustizia Europea, in quanto regola tecnica non comunicata previamente alla Commissione Europea.

Sul punto la sentenza ha osservato che la mancanza del contrassegno SIAE deve essere valutata come indizio significativo, da esaminarsi unitamente ad altri elementi di valutazione, per ritenere la sussistenza del reato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter e l’illogicità della motivazione della sentenza. Si osserva, in sintesi, che gli elementi indiziali, tra i quali la mancanza del contrassegno SIAE, sono stati valutati nella sentenza impugnata ai fini dell’accertamento che il materiale sequestrato era destinato alla vendita.

Tale motivazione è palesemente illogica, in quanto oggetto dell’accertamento, al fine di ritenere sussistente il reato, doveva essere l’avvenuta duplicazione, fuori dai circuiti legali, di opere tutelate dal diritto d’autore. Il ricorso è fondato.

La detenzione per la vendita è uno degli elementi costitutivi della fattispecie prevista dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c), e ad esso fa riferimento la sentenza impugnata a proposito della valutazione della mancanza del contrassegno SIAE e di altri elementi indiziari. Negli stessi termini, peraltro, si era sostanzialmente espressa anche la sentenza di primo grado. Nel caso in esame, però, doveva essere accertata innanzitutto la abusiva duplicazione di opere tutelate dal diritto d’autore; accertamento in relazione al quale poteva essere utilizzato quale elemento indiziario la mancanza del contrassegno SIAE, da valutarsi, però, unitamente ad altri (cfr. per l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte sul punto: sez. 3, 27.8.2008 n. 34266, Santangelo; sez. 3, 19.11.2008 n. 129 del 2009, RV 240793 ed altre).

Orbene, la sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine a tale elemento costitutivo del reato, sicchè la stessa deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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