T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6854 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 25/07/06 e depositato il 1 agosto 2006 C.E. ha impugnato, in qualità d’invitante, il provvedimento prot. n. 435 del 26/06/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a L’Avana ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da R.D.L.C.Y..

Il Ministero degli Esteri, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 2 novembre 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 6194/06 del 10 novembre 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

C.E. ha impugnato, in qualità d’invitante, il provvedimento prot. n. 435 del 26/06/06 con cui l’Ambasciata d’Italia a L’Avana ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per turismo presentata da R.D.L.C.Y..

Secondo quanto risulta dalla nota del 12 aprile 2011, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 6194/06 il Ministero degli Esteri ha rilasciato a R.D.L.C.Y. il visto per turismo richiesto.

L’avvenuto conseguimento del bene della vita a cui è preordinata la domanda caducatoria proposta con l’atto introduttivo comporta che l’eventuale accoglimento del ricorso non può arrecare alcun interesse ulteriore, rispetto a quello già conseguito, in favore del ricorrente.

Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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