T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6853 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 26 giugno 2009 e depositato in pari data A.O. ha impugnato, davanti al T.A.R. Sicilia – sezione distaccata di Catania, il provvedimento prot. n. GDAP 0210288 – 2009 del 01/06/09 con cui il Ministero della Giustizia ha dichiarato, in relazione all’istanza presentata da A.O. ed avente ad oggetto la revoca del P.D.G. del 12/01/07 di esclusione del ricorrente dal Corpo di polizia penitenziaria e del P.D.G. del 28/04/09 di esecuzione, "che ulteriori provvedimenti potranno essere adottati solo successivamente alla decisione dell’Organo giurisdizionale amministrativo…adito".

Il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 20 luglio 2009, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso notificato il 28 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010 A.O. ha impugnato il provvedimento prot. n. GDAP – 0179066 – 2010 del 27/04/10 con cui il Ministero della Giustizia ha confermato la nota prot. n. GDAP 0210288 – 2009 del 01/06/09.

Con istanza notificata il 23 luglio 2010 e depositata il 30 luglio 2010 il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 31 l. n. 1034/71.

Con ordinanza n. 526/2010 del 29 settembre 2010 il TAR Sicilia – sezione distaccata di Catania ha dichiarato il difetto di competenza del giudice adito ed ha indicato la competenza del TAR Lazio – sede di Roma.

Con ricorso depositato il 28 ottobre 2010 A.O. ha riassunto il giudizio presso il TAR Lazio sede di Roma.

Con ricorso notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 18/04/11 l’A. ha impugnato il provvedimento prot. n. GDAP – 0068842 – 2011 del 17/02/2011 con cui il Ministero della Giustizia ha confermato i provvedimenti precedentemente assunti richiamando, a tal fine, la sentenza n. 1127/2010 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.

Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio ritiene necessario esaminare, d’ufficio, la questione della tempestività e ritualità della riassunzione del processo, ad istanza del ricorrente, davanti a questo Tribunale.

Come riportato nell’esposizione in fatto, il presente giudizio è stato incardinato davanti al TAR Sicilia – sezione distaccata di Catania.

A seguito di ricorso per regolamento di competenza notificato il 23 luglio 2010 e depositato il 30/07/10, il TAR Sicilia con ordinanza n. 526/2010 del 29/09/10 ha dichiarato il difetto di competenza del giudice adito ed ha indicato la competenza del TAR Lazio – sede di Roma davanti al quale il processo è stato riassunto con atto depositato il 28/10/10, notificato il 12/01/11 e nuovamente depositato (nella versione notificata) il 20/01/11.

In punto di procedura, nella fattispecie risulta non osservato il disposto dell’art. 16 comma 2° d. lgs. n. 104/10 (applicabile "ratione temporis" al giudizio) secondo cui, nel caso di declaratoria d’incompetenza, il processo prosegue dinanzi al giudice competente se il processo è riassunto nel termine perentorio di trenta giorni; nella fattispecie, infatti, la notifica dell’atto riassuntivo è intervenuta oltre il termine perentorio previsto dalla norma in esame.

Tuttavia, il Collegio, in ossequio a quanto previsto dall’art. 37 d. lgs. n. 104/10, ritiene di dovere accogliere la richiesta formulata dal ricorrente con istanza depositata il 17/12/10 e finalizzata alla concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, da ritenersi sussistente in ragione della novità della normativa applicabile (che prevede una disciplina differente da quella previgente) e dell’assoluta peculiarità della fattispecie in cui il regolamento di competenza è stato introdotto sotto il vigore della legge n. 1034/71 e definito con provvedimento emesso pochissimi giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/10.

Ciò premesso, nel merito deve essere dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010 così come espressamente richiesto dal ricorrente nella memoria conclusionale depositata il 19 maggio 2011.

Ed, infatti, con il provvedimento prot. n. GDAP – 0068842 del 17/02/2011 (impugnato con ricorso per motivi aggiunti notificato l’11 aprile 2011 e depositato il 18 aprile 2011) il Ministero della Giustizia ha reiterato il rigetto della richiesta – formulata dall’A. – di ritiro del P.D.G. del 12/01/07 di esclusione del predetto dal Corpo di polizia penitenziaria e del P.D.G. del 28/04/09 di esecuzione del precedente atto richiamando, a tal fine, la sentenza n. 1127/2010 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.

L’atto in esame non appare meramente confermativo dei precedenti provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso principale (nota prot. n. GDAP 0201288 – 2009 del 01/06/09) e con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 28/06/10 e depositato il 07/07/10 (prot. n. GDAP – 0179066 – 2010 del 27/04/10) in quanto lo stesso è stato emesso sulla base di una rinnovata istruttoria e motivazione rispetto ai precedenti e, pertanto, costituisce espressione di un’autonoma manifestazione di volontà dell’amministrazione che si sovrappone e sostituisce le precedenti determinazioni in materia assumendo, in tal modo, una specifica valenza lesiva per l’interesse del ricorrente.

In questo senso è utile rilevare che, nel respingere l’istanza di ritiro e di riassunzione formulata dal ricorrente, il provvedimento del 17/02/11 pone a fondamento del diniego una circostanza (la sentenza n. 1127/2010 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il 14/10/09 e depositata il 06/09/10) intervenuta in epoca successiva agli atti impugnati con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti.

Per altro, la motivazione in esame costituisce la naturale ed autonoma evoluzione di un iter decisionale solo prefigurato dall’amministrazione nel provvedimento del 01/06/09, impugnato con il ricorso principale, nel quale il Ministero della Giustizia aveva comunicato, in relazione all’istanza di revoca del P.D.G. del 12/01/07 e del 28/04/08 presentata dall’A., che ulteriori provvedimenti avrebbero potuto "essere adottati solo successivamente alla decisione dell’Organo giurisdizionale amministrativo…adito" ovvero del Consiglio di Giustizia Amministrativa a seguito dell’appello proposto avverso la sentenza del TAR Sicilia – sezione di Catania n. 469/09.

Solo per esigenza di completezza si rileva, comunque, che, anche nel merito, sia il ricorso principale che il primo ricorso per motivi aggiunto avrebbero dovuto essere accolti, in quanto fondati, essendo i provvedimenti ivi impugnati affetti dai medesimi vizi, puntualmente e ritualmente dedotti (anche alla luce della rimessione in termini di cui in precedenza si è dato atto), accertati con la presente sentenza in riferimento al diniego del 17 febbraio 2011 gravato con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010.

Va, invece, accolta, in quanto fondata, la domanda di annullamento proposta con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 18/04/11 ed avente ad oggetto il provvedimento prot. n. GDAP – 0068842 – 2011 del 17/02/2011 con cui il Ministero della Giustizia ha reiterato il rigetto della richiesta – formulata dall’A. – di ritiro del P.D.G. del 12/01/07 di esclusione del predetto dal Corpo di polizia penitenziaria e del P.D.G. del 28/04/09 di esecuzione del precedente atto richiamando, a tal fine, la sentenza n. 1127/2010 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia.

Deve, in particolare, essere ritenuta fondata la censura con cui il ricorrente ha prospettato l’esistenza dei vizi di eccesso di potere, per mancata valutazione dei presupposti, e difetto ed illogicità della motivazione dell’atto impugnato che non avrebbe tenuto conto dell’obbligo di ritirare il provvedimento di esclusione, in quanto emanato sulla base di un presupposto successivamente venuto meno, e, comunque, di riesaminare la fattispecie e di motivare la propria decisione in relazione alle circostanze sopravvenute e dedotte dall’interessato tra cui l’ordinanza emessa il 13 gennaio 2009 e depositata il 5 maggio 2009 con cui la Corte di Appello di Catania ha dichiarato la nullità delle notifiche del giudizio di appello ed ha revocato la dichiarazione di esecutività della sentenza di condanna n. 257/06.

Dall’esame degli atti di causa risulta che A.O. (a seguito dell’approvazione della graduatoria intervenuta con provvedimento del 19/10/04) è stato assunto nel Corpo di polizia penitenziaria, in qualità di agente, con riserva dell’esito del giudicato in relazione al procedimento penale definito dal Tribunale di Catania in primo grado con sentenza di condanna del 10/12/02.

Con P.D.G. del 12 gennaio 2007 il Ministero della Giustizia, a seguito dell’annotazione dell’esecutività della sentenza n. 257/06 di condanna emessa dalla Corte di Appello di Catania, ha decretato l’esclusione del ricorrente dal Corpo di polizia penitenziaria.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso respinto dal TAR Catania con sentenza n. 469/09, confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con la sentenza n. 1127/10.

Con ordinanza n. 48/08, emessa il 13 gennaio 2009 e depositata il 5 maggio 2009, la Corte di Appello di Catania, in accoglimento dell’istanza proposta dall’A., ha dichiarato la nullità delle notifiche del giudizio penale di secondo grado e, quindi, ha revocato la dichiarazione di esecutività della sentenza della medesima Corte di Appello n. 257/06.

Come fondatamente dedotto dal ricorrente la sopravvenuta revoca della dichiarazione di esecutività della sentenza della Corte di Appello n. 257/06 ha comportato il venir meno (per altro, con effetto retroattivo) del presupposto (esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato) sulla base del quale era stato emesso il decreto del 12 gennaio 2007 di esclusione dell’A. dal Corpo di polizia penitenziaria.

La circostanza in esame imponeva, pertanto, all’amministrazione, in ossequio ai principi di imparzialità, equità e logicità, di ritirare il provvedimento di esclusione del 12/01/07 e di procedere ad una rinnovata valutazione della fattispecie tenendo conto dell’inesistenza, allo stato, del presupposto (giudicato penale di condanna) dalla stessa invocato ai fini dell’estromissione dell’A. dal Corpo di polizia penitenziaria.

L’amministrazione, invece, ha negato il ritiro e la conseguente riassunzione del ricorrente richiamando una serie di circostanze assolutamente ininfluenti, ai fini della corretta valutazione della fattispecie, quali i giudizi di primo e secondo grado aventi ad oggetto i ricorsi proposti avverso il provvedimento del 12/01/07.

I procedimenti in esame, infatti, come evidenziato nella sentenza n. 1127/10 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, avevano ad oggetto un atto (il provvedimento di esclusione del 12 gennaio 2007) la cui legittimità non poteva che essere riguardata con riferimento al quadro normativo e fattuale vigente al momento della sua adozione e non poteva, pertanto, tenere conto della circostanza, costituita dall’ordinanza del 13 gennaio 2009 della Corte di Appello di Catania, che, sebbene ininfluente sull’originaria legittimità dell’atto espulsivo, incide sulla legittimità della sua permanenza e avrebbe dovuto essere fatta valere, come correttamente ha fatto il ricorrente, ai fini del ritiro del provvedimento di esclusione.

Da quanto fin qui evidenziato consegue che l’amministrazione, essendo venuto meno il presupposto sulla base del quale è stato emanato il provvedimento di esclusione del 12 gennaio 2007 (esistenza di un giudicato penale di condanna nei confronti del ricorrente) ha l’obbligo di ritirare l’atto in esame e di riassumere l’A. (come da questi richiesto nell’istanza esitata con il provvedimento del 17 febbraio 2011, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti e che viene annullato dal Tribunale) rivalutando motivatamente, poi, la fattispecie all’esito del procedimento penale oggetto di causa.

La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento della domanda caducatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 18/04/11 e l’annullamento dell’atto ivi impugnato.

Va, invece, respinta la domanda di risarcimento del danno proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti non avendo il ricorrente dedotto il pregiudizio patrimoniale subìto, per altro, di problematica ipotizzabilità tenuto conto della tutela reale derivante dalla presente sentenza emanata a breve distanza dall’adozione dell’atto da ultimo impugnato.

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa e l’accoglimento parziale delle domande proposte giustificano, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti notificato il 28 giugno 2010 e depositato il 7 luglio 2010;

2) accoglie la domanda caducatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 11 aprile 2011 e depositato il 18/04/11 e, per l’effetto, annulla l’atto ivi impugnato;

3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente;

4) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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