Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27191 Base imponibile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Tampieri Financial Group s.p.a. acquistò un’area edificabile in Comune di (OMISSIS) per il prezzo dichiarato di L. 3.600.000.000.

L’Ufficio del Registro rettificò il valore in quello di L. 5.485.000.000. La società ricorre avverso la sentenza della CTR di Bologna che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, ha confermato l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si deduce che il valore dichiarato dell’area fabbricabile è stato riconosciuto congruo nelle cause promosse dai venditori contro gli avvisi di accertamento della plusvalenza realizzata con la compravendita. Poichè le sentenze n. 209 e 210 della CTP di Ravenna, passate in giudicato, accertano l’inesistenza del presupposto di fatto sul quale si fonda la pretesa tributaria qui contestata, la decisione impugnata, che la ha accolta, sarebbe in contrasto con l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c..

Il motivo è infondato, perchè invoca l’autorità di un giudicato formatosi fra l’Amministrazione finanziaria ed i venditori, cui la società ricorrente è estranea (art. 2909 cod. civ.).

E’ infondato anche il secondo profilo, col quale quel giudicato è invocato ex art. 1306 cpv cod. civ. La disposizione concerne infatti la solidarietà nel medesimo debito, mentre il giudicato formatosi nei confronti dei venditori concerne l’imposta personale (da essi soltanto dovuta) sulla plusvalenza realizzata con la compravendita, e non l’imposta di registro (per la quale sono solidalmente obbligati con l’acquirente).

Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione su punto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5). La contribuente ha fondato la propria difesa su una perizia di parte nella quale il valore del terreno oggetto di causa è stato comparato con quello, concernente un’area confinante, risultante da un rogito di compravendita di poco anteriore. La CTR ha negato la similarità dei terreni comparati, osservando che quello per cui è causa aveva beneficiato di una variante urbanistica della quale non si era tenuto conto nell’accertamento di valore dell’altro.

Si lamenta che tale affermazione sia immotivata: "che l’Ufficio non abbia considerato, nella valutazione del terreno ritenuto similare a quello per cui è causa, la potenzialità edificatoria derivante dalla variante al P.R.G., deliberata ma non ancora approvata, è fatto che risulta sfornito di prova".

Il motivo è infondato. L’affermazione della CTR secondo la quale, nella valutazione del terreno oggetto di comparazione, l’Ufficio non aveva tenuto conto della variante urbanistica che ha incrementato l’indice di fabbricabilità di quello per cui è causa, non è priva di supporto argomentativo. E’ fondata sul rilievo che la mancata considerazione risultava "dall’avviso di rettifica e liquidazione dell’Agenzia delle Entrate di Faenza del 15/1/2001 (prot. (OMISSIS)) relativo al terreno ritenuto similare", avviso il cui contenuto sarebbe stato frutto di una "corretta interpretazione della vigente normativa del settore, nel senso che gli strumenti urbanistici da considerare "debbono essere quelli che abbiano completato il loro procedimento di formazione". La censura di tale motivazione, sotto il profilo della sua sufficienza ed aderenza alle risultanze processuali, avrebbe richiesto che la ricorrente riportasse il completo tenore dell’avviso in riferimento ("prot. (OMISSIS)"), e criticasse l’argomento in diritto invocato a conforto del suo contenuto (presunto conforme al principio – che il ricorso non contesta – secondo il quale l’efficacia anche economica delle varianti urbanistiche consegue soltanto alla loro approvazione definitiva).

Anche il terzo motivo deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – vizio di motivazione della sentenza impugnata "laddove ha immotivatamente ritenuto che per l’immobile in questione fosse corretta la valutazione dell’Ufficio", che aveva "utilizzato un criterio estremamente approssimativo, ispirato a criteri di medietà piuttosto che di analiticità e di assolutezza". A fronte degli elementi di fatto evidenziati dai ricorrenti, che "già nel corso del primo grado di giudizio avevano puntualmente replicato alla valutazione ipotizzata dall’Ufficio, producendo una dettagliata perizia di stima appositamente redatta da un esperto".

La censura è inammissibile perchè si risolve in una doglianza di merito, con la quale si lamenta che la CTR abbia privilegiato gli argomenti di fatto esposti dall’Amministrazione rispetto a quelli allegati dalla parte privata.

Va dunque respinto il ricorso. E’ giustificata la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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