Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29527 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con sentenza resa l’1/3/06, dichiarava W.K. colpevole del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) per avere detenuto per la vendita, a fine di lucro, 50 CD Play Station, duplicati abusivamente, e 80 CD musicali, anche questi duplicati abusivamente, tutti privi del contrassegno SIAE, e lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, con applicazione delle pene accessorie, con concessione della sospensione condizionale.

La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 15/3/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, in quanto il reato contestato non sussiste, visto che la sola mancanza del contrassegno SIAE non permette di ritenere illecita la condotta ascritta all’imputato;

– omessa motivazione a riscontro della richiesta, formulata in sede di appello, con i motivi aggiunti, di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria;

– il reato risulta prescritto successivamente alla pronuncia del giudice di appello.

Motivi della decisione

Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto alla contestata sussistenza degli elementi concretizzanti il reato contestato, nonchè in relazione al non compiuto riscontro allo specifico motivo di appello, con cui veniva invocata la conversione della pena detentiva in pecuniaria.

Di conseguenza, rilevasi che il rapporto di impugnazione si è ritualmente formato, consentendo di rilevare a questa Corte la sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ravvisabili nella specie: infatti il reato risulta accertato in data 26/11/202, per cui il relativo termine prescrizionale si è maturato alla data del 26/5/2010.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, essendo il reato di cui alla imputazione estinto per prescrizione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *