Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27190 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con rogito 18.04.2000 E. e T.S. vendettero un’area edificabile in Comune di (OMISSIS) per il prezzo dichiarato di L. 3.600,000.000. L’Ufficio de Registro rettificò il valore in quello di L. 5.485.000.000. I contribuenti ricorrono avverso la sentenza della CTR di Bologna che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, ha confermato l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate non si difende.

Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso si deduce che il valore dichiarato dell’area fabbricabile è stato riconosciuto congruo nelle cause promosse dai contribuenti venditori contro gli avvisi di accertamento della plusvalenza realizzata con la compravendita. Accogliendo in questa sede la tesi dell’Ufficio la CTR avrebbe pronunciato in contrasto con l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c..

Il motivo è fondato. Le sentenze n. 209 e 210 della CTP di Ravenna sono passate in cosa giudicata, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sulle copie prodotte col ricorso. La produzione è ammissibile, ex art. 372 c.p.c., perchè il giudicato si è formato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. La CTP ha definitivamente accertato, nel contraddittorio delle stesse parti del presente giudizio, che il valore dell’area fabbricabile compravenduta col rogito 18.04.2000 era quello dichiarato in atto. La decisione impugnata è dunque intervenuta su questione di fatto coperta da giudicato, che non poteva essere nuovamente decisa in difformità. Il valore del terreno compravenduto già accertato in sede di contestazione della plusvalenza realizzata con la alienazione costituisce infatti il presupposto medesimo della imposta di registro oggetto del presente giudizio.

Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e deciso il merito della causa (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) con l’accoglimento dell’originario ricorso, introduttivo della lite. Poichè la decisione è conseguenza di un giudicato formatosi in altro processo, di questo giudizio è giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie i ricorsi originari dei contribuenti, introduttivi della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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