Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29526

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 giugno 2010, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione emessa in data 16 marzo 2006 dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica e con la quale D.S. B. veniva condannato per violazione della L. n. 633del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), avendo posto in vendita CD e DVD privi del contrassegno SIAE ed abusivamente riprodotti.

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), in quanto la Corte territoriale l’aveva ritenuta configurabile sulla base della mera mancanza del contrassegno SIAE, mancando ogni altro elemento di verifica della abusiva duplicazione del supporto in quanto non effettuata neppure a campione.

Tale valutazione, a suo dire, contravveniva a quanto indicato dalla giurisprudenza di questa Corte che escludeva la prova della duplicazione abusiva sul solo presupposto dell’assenza del predetto contrassegno.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato che la condotta contestata al ricorrente (detenzione, ai fini di commercializzazione, di supporti audiovisivi illecitamente riprodotti) è stata erroneamente indicata nella sentenza impugnata come riferita alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) mentre essa è chiaramente inquadrabile nell’ipotesi di cui alla lett. c) della medesima disposizione.

Trattasi, tuttavia, di mero errore di trascrizione della disposizione violata del tutto irrilevante in presenza di una compiuta descrizione del fatto (cfr. Sez. 6 n. 437, 13 gennaio2005).

Ciò posto, il ricorso è fondato. Invero la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si aderisce, esclude valore probatorio o indiziario dell’illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi alla semplice mancanza, sugli stessi, del contrassegno Siae (Sez. 3 n. 44892, 20 novembre 2009; Sez. 3 n. 27109, 4 luglio 2008; Sez. 7 n. 21579, 29 maggio 2008).

Inoltre, nella fattispecie, la sentenza si presenta contraddittoria laddove da un lato ritiene sussistente la illecita duplicazione mentre, dall’altro, riconosce che sull’effettivo contenuto dei supporti non è stata effettuata alcuna verifica.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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