Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 25/05/10 C.M., C.M., M.S., M.G., V.F., N.P., F.L.D., L.A., G.G., D.A., A.M., B.V., P.A., B.G., I.G., G.B., G.D., R.S., V.N., F.G., I.F., C.F., M.F., C.A., M.S. e P.R. hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto di percepire il controvalore monetario del buono pasto, in misura doppia giornaliera ed in relazione ai turni di servizio espletati per almeno dodici ore, a decorrere dal 18 agosto 1999 e fino alla data in cui è stato riconosciuto in tale entità, oltre interessi e rivalutazione, e per la condanna dell’amministrazione ad eseguire l’emananda sentenza.
Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 9 giugno 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1846/10 del 18 novembre 2010 il Tribunale ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare la documentazione ivi indicata.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che il nome corretto del ricorrente Iannone è Gianluca (e non Giuseppe come erroneamente indicato nel ricorso) secondo quanto risulta dalla certificazione allegata dall’interessato all’atto introduttivo e da quella depositata dallo stesso l’08/04/11 e dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione penitenziaria.
Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di quanto in prosieguo specificato.
C.M., C.M., M.S., M.G., V.F., N.P., F.L.D., L.A., G.G., D.A., A.M., B.V., P.A., B.G., I.G., G.B., G.D., R.S., V.N., F.G., I.F., C.F., M.F., C.A., M.S. e P.R., appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, chiedono l’accertamento del diritto di percepire il controvalore monetario del buono pasto, in misura doppia giornaliera, in relazione ai servizi che si sono svolti per almeno tre ore dopo l’orario giornaliero di 9 ore, a decorrere dal 18 agosto 1999 e fino alla data in cui è stato riconosciuto in tale entità, oltre interessi e rivalutazione, e la condanna dell’amministrazione ad eseguire l’emananda sentenza.
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione quinquennale proposta dal Ministero della Giustizia nella memoria di costituzione depositata l’08 novembre 2010.
L’eccezione è fondata e merita accoglimento.
L’erogazione del controvalore del buono pasto, avendo ad oggetto un importo monetario che avrebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, è soggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c..
Poiché non risultano atti interruttivi della prescrizione, il diritto dei ricorrenti è da ritenersi prescritto sino al 24 maggio 2005, tenuto conto del fatto che il quinquennio oltre il quale si è verificata la prescrizione decorre dalla notifica – avvenuta il giorno 25/05/10 – dell’atto introduttivo del presente giudizio (costituente, appunto, atto interruttivo).
In ordine alla sussistenza del diritto al controvalore del buono pasto in misura doppia (anteriormente al momento in cui l’Amministrazione resistente ha cominciato a corrisponderla), in capo ai dipendenti che hanno svolto servizi su turni stabili e periodici di 12 ore giornaliere, è da rilevare quanto segue.
Secondo quanto si evince dalla normativa di riferimento, l’indennità in esame ha natura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né può usufruire di un servizio mensa, e, perciò, non rappresenta un vero e proprio emolumento.
In questo senso depongono gli artt. 1, 2 e 3 l. n. 203/89 ed il D.P.C.M. 5.6.1997 che prevedono la corresponsione del buono pasto nei casi in cui non è stato istituito il servizio mensa, che garantirebbe la fornitura diretta del pasto al di fuori del domicilio del dipendente, e ne fissano la misura unica giornaliera, riferendosi specificamente a chi deve trattenersi sul luogo di lavoro dopo la pausa prevista per il pranzo.
È, perciò, evidente che il buono pasto deve essere riconosciuto in misura doppia, laddove, dovendo essere espletate per esigenze di servizio ulteriori ore lavorative giornaliere, il dipendente è costretto a mangiare per ben due volte fuori casa (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 246/10).
D’altra parte, la stessa Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia dall’1.1.2009, sulla base di una propria circolare che, in assenza di un’espressa previsione normativa (non potendo fondatamente affermarsi che la stessa, nella parte che qui interessa, abbia recepito il contratto collettivo di lavoro, che, al contrario, sul punto tace), è da ritenersi ricognitiva di un principio già desumibile dalla normativa di riferimento.
Ragioni di opportunità, derivanti da limiti di spesa, non possono, poi, trovare ingresso in questa sede, nella quale va soltanto accertata la sussistenza o meno del diritto soggettivo che i ricorrenti pretendono di far valere.
Ritenuto esistente il diritto al controvalore monetario del doppio buono pasto, va, poi, rilevato, con specifico riferimento alla posizione dei singoli interessati, che dalla documentazione versata in giudizio dall’amministrazione in data 18 maggio 2011, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1846/10, emerge che i ricorrenti M.G. e R.S. non si trovano nelle condizioni per il riconoscimento del diritto in esame avendo prestato, nel periodo di riferimento, attività lavorativa con turni articolati su cinque giorni settimanali e, quindi, aventi durata inferiore alle 12 ore.
Secondo quanto risulta dalla medesima documentazione ministeriale, poi, gli ulteriori ricorrenti hanno espletato nel periodo di riferimento (maggio 2005 – 31 dicembre 2008) i turni di servizio pari o superiori alle 12 ore ivi indicati.
Conseguentemente il ricorso va accolto secondo quanto in prosieguo specificato.
Il diritto al controvalore monetario del buono pasto in misura doppia, per i turni di durata pari o superiore a dodici ore, sussiste, in capo a tutti i ricorrenti, ad esclusione di M.G. e R.S., per il periodo 25/05/05 – 01/01/09, nella misura risultante nei relativi attestati di servizio depositati dall’amministrazione.
Le somme così determinate dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, quest’ultima solo ove superi i primi, alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i..
Così come richiesto nel ricorso, poi, il Ministero deve essere condannato ad eseguire la presente sentenza.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) rigetta il ricorso proposto da M.G. e R.S.;
2) accoglie, nei soli limiti di quanto specificato in motivazione, il ricorso proposto dagli ulteriori soggetti in epigrafe indicati;
3) dispone la compensazione delle spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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