Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29525

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, con sentenza del 21/4/05, dichiarava A.A. colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, per avere detenuto ai fini di commercio n. 30 videocassette illecitamente contraffatte e 648 cpv c.p..

La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 19/2/2010, ha confermato il decisum di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell’ A. eccependo la insussistenza del reato di ricettazione, visto che l’accusa, peraltro, non ha provato che il prevenuto abbia personalmente riprodotto le cassette o che abbia concorso nella predetta riproduzione.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il discorso giustificativo, sviluppato dal decidente e posto a sostegno della affermata colpevolezza, si palesa del tutto logico e corretto.

Il giudice di merito, preliminarmente, evidenzia che non sussistono dubbi in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati ad esso contestati, in quanto è sufficiente considerare che l’ A. è stato sorpreso in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza alla via circonvallazione esterna di Mugliano mentre era nel possesso della merce contraffatta (verbale di perquisizione e sequestro, operato in data 25/6/03).

Con riferimento al delitto di cui all’art. 648 c.p., a giusta ragione, la Corte territoriale richiama il principio affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 29/2005). secondo cui per i fatti commessi nel vigore della L. n. 248 del 2000 la condotta di acquisto di supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, ove non costituisse concorso ex art. 110 c.p. in uno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, artt. 171 e 171 octies, integrava illecito amministrativo di cui all’art. 16 della stessa legge, che in virtù del principio di specialità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, prevaleva in ogni caso sull’art. 648 c.p. che punisce lo stesso fatto anche se l’acquisto fosse destinato al commercio.

Nel caso in esame il reato è stato commesso dopo la abrogazione della citata L. n. 248 del 2000, disposta con D.Lgs. n. 68 del 2003, con la conseguenza che non vale il principio di specialità per la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici non conformi alle prescrizioni della legge che tutela il diritto d’autore, quando l’acquisto sia destinato alla successiva commercializzazione dei beni.

Da quanto evidenziato è nettamente ravvisarle la esattezza della pronuncia resa e la totale inconsistenza della doglianza mossa in impugnazione.

Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186 della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che l’ A. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000.00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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