T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6850

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 11 marzo, il ricorrente espone di essere risultato vincitore del concorso pubblico per esami a 90 posti di infermiere professionale indetto dall’Amministrazione penitenziaria nel 2004, con graduatoria finale approvata in data 15 dicembre 2007.

Nelle more dell’assunzione con DPCM 1° aprile 2008 sono state dettate norme attuative per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie espletate nell’ambito dell’Amministrazione Penitenziaria compresi i relativi rapporti di lavoro in attuazione dell’art. 2, comma 283 della L. n. 244/2007; in particolare, l’art. 3, comma 10 del citato DPCM prevedeva che le Aziende sanitarie locali potessero avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15 marzo 2008 per il reclutamento di figure professionali oggetto del trasferimento al SSN.

Continua il ricorrente nella sua esposizione rappresentando di avere, dunque, invitato le amministrazioni interessate ad utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per esami a 90 posti per le future esigenze occupazionali del SSN, evidenziando come l’eventuale indizione di bandi di concorso per l’assunzione di infermieri prescindesse dalla graduatoria stilata in esito al citato concorso avrebbe costituito una antieconomica utilizzazione di risorse pubbliche foriera di danno all’erario.

Rimasta inevasa tale istanza, unitamente ad altri colleghi egli proponeva ricorso al TAR del Lazio per la declaratoria del silenzio serbato dalle amministrazioni con riferimento alla predetta istanza notificata in data 18/24 febbraio 2009, con conseguente declaratoria dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere sulla medesima istanza. Il TAR si pronunciava sul ricorso con la sentenza in epigrafe indicata ordinando alle amministrazioni intimate di dare esauriente riscontro all’istanza.

Nonostante tale decisione ed una ulteriore diffida ad adempiere, mentre il Ministero della Giustizia e quello del Lavoro si attivavano per invitare gli Assessori alla Sanità delle Regioni per ricoprire i posti vacanti in organico attingendo alla graduatoria in questione, l’Assessorato alla Sanità siciliano emanava la circolare n. 52113 del 3 dicembre 2010 con la quale adottava direttive che determinavano l’indizione dei concorsi in epigrafe indicati.

Nel prosieguo la vicenda conosce una domanda di accesso del ricorrente per conoscere il contenuto della circolare e delle deliberazioni citate nei bandi, mentre l’Assessorato regionale ha continuato a serbare silenzio pure su tale richiesta, sicché ora il ricorrente chiede al TAR l’adozione dei necessari provvedimenti al fine di dare esecuzione alla prefata sentenza con conseguente nomina del commissario ad acta.

Insiste sulla applicazione dell’art. 117, comma 4 del Codice del Processo Amministrativo, presentando contestualmente istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia degli adottati bandi, chiedendo che il TAR fissi una somma di danaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ed instando, infine, per l’accesso alle deliberazioni citate nei bandi e meglio oltre precisate oltre che per l’accoglimento del ricorso.

L’Avvocatura generale ha depositato in giudizio la relazione dell’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia che ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente; si è costituita pure l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo anch’essa contestando la pretesa dell’interessato.

Alla Camera di Consiglio del 31 marzo 2011 il Collegio ha rilevato l’incompetenza del TAR Lazio a favore del TAR Sicilia per quanto concerne la domanda di annullamento dei bandi di concorso.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Attualmente viene in Camera di Consiglio per la nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. d) e dell’art. 117 comma 3 del Codice del Processo Amministrativo di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, atteso che non tutte le Amministrazioni cui era fatto carico nella sentenza in epigrafe di ottemperare alla originaria istanza dell’interessato hanno provveduto.

Infatti la sentenza di cui l’interessato, collocato al 64° posto nel concorso a 90 posti di infermiere professionale presso l’amministrazione penitenziaria, concludeva, stabilendo quanto segue: "Ritenuto pertanto che il presente ricorso debba essere accolto e che, per l’effetto, questo giudice debba ordinare alle Amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere entro il termine di trenta giorni a dare esauriente riscontro all’atto, sopra specificato, notificato loro dai ricorrenti; e che qualora la pubblica amministrazione resti inadempiente oltre il detto termine, questo giudice amministrativo, su richiesta dei ricorrenti, potrà nominare un commissario che provveda in luogo della stessa.".

Ai fini di una corretta individuazione dei soggetti nei cui confronti va disposta la nomina del commissario ad acta, va rilevato che il ricorrente ha proposto l’attuale ricorso per l’esecuzione della pronuncia sul silenzio, evocando in giudizio la Regione Sicilia, l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza "Cannizzaro" di Catania, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tali soggetti soltanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Sicilia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero della Giustizia sono destinatari tra altri – non evocati nel presente giudizio – della sentenza n. 8268 del 2009.

Ciò premesso in atti parte ricorrente deposita la nota del Ministero della Giustizia – DAP a prot. GDAP 035917 – 2009 del 5 ottobre 2009 con la quale quell’Amministrazione ha chiarito di non ritenere di dare esecuzione alla sentenza n. 8268/2009 in quanto tale invito non le poteva essere rivolto, alla luce delle Disposizioni di cui al DPCM 1° aprile 2008 il quale statuisce in merito alle "Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", con la conseguenza che il Ministero ha trasmesso tutti gli atti relativi al concorso di infermiere ai competenti Assessorati della Sanità alle Regioni a Statuto ordinario.

Parte ricorrente esibisce pure in atti la nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali a prot. 0015007 del 1° aprile 2009 con la quale quell’Amministrazione, nel rilevare il passaggio di competenze effettuato alle Regioni in materia di personale sanitario impiegato presso gli istituti di pena ai sensi del D.P.C.M. del 1° aprile 2008, ha chiarito quanto segue: "Si tratta di dare indicazioni alle Aziende sanitarie che hanno in gestione la sanità penitenziaria e che abbiano in previsione di attivare procedure di assunzione o di incarico per le figure professionali di psicologo e/o di infermiere, di ricoprire i posti mancanti attingendo alle due graduatorie citate, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti richiesti per operare nel servizio sanitario nazionale. Si sottolinea che la possibilità di ricorrere a graduatorie pubbliche già esistenti costituisce anche un risparmio per l’erario pubblico. Tutto ciò premesso si invitano le SS.LL., in uno spirito di leale collaborazione, a voler dare le necessarie disposizioni ai direttori generali delle Aziende sanitarie, affinché adottino gli opportuni provvedimenti volti a dare attuazione a quanto sopra indicato. Al riguardo si fa presente che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero ha già trasmesso a codesti Assessorati entrambe le graduatorie. Il citato Dipartimento è, in ogni caso, disponibile ad attivare ogni forma di ulteriore collaborazione. Si rimane in attesa di un cortese riscontro sulle iniziative intraprese.".

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha anche risposto con nota 30 settembre 2009 ad una diffida presentata dai ricorrenti e tra i quali è ricompreso l’interessato, rilevando di non avere oramai alcuna competenza sulla problematica in questione.

Dal tenore delle note sopra riportate appare al Collegio che non vi sia nulla da eseguire da parte dei due Ministeri evocati nel presente giudizio, risultando per tabulas che il Ministero della Giustizia a seguito della adozione del D.P.C.M. del 1° aprile 2008 si era tempestivamente attivato per trasmettere tutte le posizioni dei vincitori di concorso alle Regioni ed analogamente ha operato il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per di più entrambi rispondendo alle diffide ai fini dell’esecuzione della sentenza n. 8268 del 2009.

Sotto aspetto diverso anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si ravvisa alcunché da eseguire, avendo la stessa emanato a suo tempo le disposizioni di sua competenza mediante il DPCM 1° agosto 2008 sopra citato, cosicché non si individua cosa ragionevolmente possa tale Amministrazione rispondere al di là del richiamo alle predette disposizioni.

Una domanda giudiziale, del resto, è ammissibile sempre che sia riconoscibile il c.d. interesse a ricorrere, consistente nel vantaggio potenziale che potrebbe derivare all’interessato dall’eventuale accoglimento del ricorso; vantaggio che nel caso, con riferimento alla eventuale risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto osservato non si evidenzia.

La relativa domanda si rivela pertanto inammissibile.

Resta a questo punto la Regione Sicilia, che non pare avere ottemperato alla richiesta di parte ricorrente, per come disposto dalla ridetta sentenza del TAR Lazio.

Stante la rilevata inadempienza sulla richiesta dell’interessato va, pertanto, nominato commissario ad acta il Prefetto di Palermo o un funzionario dal medesimo all’uopo delegato che provveda entro il termine di sessanta giorni alla richiesta, verificando preliminarmente all’atto del suo insediamento se la Regione Sicilia abbia provveduto sull’istanza dell’interessato, ancorché in data successiva alla presente decisione.

Il commissario ad acta dovrà fornire dunque una risposta positiva o negativa all’istanza del ricorrente in vece dell’Amministrazione qualora verifichi che quest’ultima non vi abbia provveduto, come richiesto dalla sentenza.

2. Va respinta invece la domanda volta a che il giudicante disponga l’esibizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 64, comma 3 e dell’art. 65 commi 1 – 3 del d.lgs. n. 104 del 2010, degli atti e documenti in base ai quali sono stati emanati i bandi di concorso di cui in epigrafe.

In ordine, infatti, alla documentazione precisata nelle conclusioni del ricorso (nota a prot. 52113 del 3 dicembre 2010, delibere n. 997 del 20 dicembre 2010, n. 993 del 20 dicembre 2010, n. 2646 del 20 dicembre 2010, n. 2653 del 20 dicembre 2010), è da rilevare che su di essa non vi è luogo a provvedere, in quanto, ai sensi della norma sopra citata di cui all’art. 64, comma 3 del d.lgs. n. 104/2010, e che prevede l’acquisizione d’ufficio da parte del giudice amministrativo di informazioni e documenti utili ai fini del decidere, gli atti richiesti, trattandosi delle delibere con le quali sono state formalizzate le decisioni di avviare nuove procedure concorsuali, nel presente giudizio non rilevano. Infatti quest’ultimo è stato instaurato come proseguimento del precedente, nel quale il giudicante si era riservato di nominare il commissario ad acta su richiesta di parte, nel caso in cui le amministrazioni non ottemperassero compiutamente alla richiesta di parte ricorrente, fornendo la risposta da essa auspicata.

Con l’attuale gravame, quindi, l’interessato non può introdurre domande nuove od offrire prospettazioni, come è quella relativa all’applicazione dell’art. 117, comma 4 del d.lgs. n. 104 del 2010 volte palesemente a rimettere in discussione o a tentare di riottenere una pronuncia del giudice sul silenzio dell’amministrazione, posto che la pronuncia su tale silenzio e che ne ha sanzionato la illegittimità già vi è stata con la sentenza in epigrafe, con la conseguenza che la domanda in esame sarebbe proprio inammissibile.

Comunque riguardo ad alcuni degli atti richiesti parte ricorrente non ha più interesse alla loro ostensione, in quanto già avvenuta, quella della nota a prot. 52113 del 3 dicembre 2010, in quanto con nota a prot. 19882 del 25 febbraio 2011 la Regione Sicilia – Assessorato per la sanità l’ha messa a disposizione dell’esponente e quella delle delibere n. 997 del 20 dicembre 2010, n. 993 del 20 dicembre 2010, in quanto sono state conferite in atti dallo stesso, con ciò dimostrando di averle ottenute.

3. Va pure respinta la domanda, sempre portata dalle conclusioni del ricorso, con la quale l’interessato chiede l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e) il quale prevede che il giudice "salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato".

La non certa necessità della attività del commissario ad acta, infatti, costituisce ragione ostativa ad un accoglimento della pretesa, posto che la sequenza procedurale normativamente prevista "silenzio sull’istanza – declaratoria di illegittimità e obbligo di provvedere – inottemperanza" non appare allo stato ancora compiutamente verificata, venendo così a mancare il presupposto giuridico di applicazione della norma.

4. Per le suesposte considerazioni il ricorso va pertanto in parte accolto e per l’effetto va nominato il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di un funzionario da questi designato che provveda alla completa esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8268/2009 nei confronti della Regione Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo e per il resto va respinto.

Il compenso del commissario ad acta verrà determinato su documentata istanza dello stesso.

5. La novità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto nomina commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di un funzionario da questi designato che provveda alla completa esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 8268/2009 nei confronti della Regione Sicilia entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla richiesta della parte, prorogabile a richiesta del Commissario medesimo e per il resto lo respinge.

Compenso del commissario come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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