Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29523

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di C.M.G. e B.V. in ordine al reato di cui all’art. 110 c.p. e della L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 4 bis e 4 ter, loro ascritto per avere, in concorso, il C. in qualità di titolare della ditta individuale Internet Point ed il B. in qualità di gestore di fatto, posto in essere un’attività organizzata di raccolta, accettazione, prenotazione, trasmissione di proposte di scommesse relative ad eventi sportivi nazionali ed esteri, per le quali è fatto divieto assoluto di intermediazione, come stabilito dal D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 1, essendo privi dell’autorizzazione di P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 – TULPS – e della licenza all’uso di mezzi telefonici e telematici del Ministero delle Comunicazioni. Tramite indagini eseguite dalla Polizia Postale era stato accertato che presso il centro Internet Point del C. si svolgeva attività di raccolta di scommesse, sia per conto di gestori esteri che italiani ("Gioca Sport" SNAI), mediante la gestione delle schede che venivano utilizzate per le giocate, la raccolta delle somme da scommettere ed il pagamento delle eventuali vincite. In sintesi, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame, con i quali gli appellanti avevano contestato che nel caso in esame fosse configurabile l’esistenza di un’attività organizzata come previsto dalla norma incriminatrice; dedotto che la normativa di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4 è in contrasto con i principi fissati dagli art. 43 e 49 del Trattato CE, concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi all’interno della Comunità Europea, così come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza in data 6.3.2007 nelle cause riunite C-338/04, C-3S9/04 e C-360/04, Placanica; chiesto, in subordine, la riduzione della pena inflitta.

In ordine al secondo motivo di gravame, in particolare, la sentenza ha escluso che la norma incriminatrice, nel caso in esame, risulti in contrasto con i citati principi comunitari, osservando che gli imputati effettuavano attività di raccolta di scommesse, senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, anche per conto di gestori italiani.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi gli imputati, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4 e vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Con il motivo di gravame viene riproposta la questione della inapplicabilità, nel caso in esame, della norma incriminatrice per contrasto con i citati principi stabiliti dal Trattato CE in punto di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi all’interno della Comunità Europea.

Nella sostanza si deduce che le attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommesse erano poste in essere con riferimento a società di capitali straniere, quali la società di brokeraggio Eurobet, regolarmente autorizzata ad esercitare la raccolta di scommesse sul territorio comunitario, nonchè mediante il collegamento ad altri siti analoghi dedicati alle scommesse sportive on line.

Con il secondo identico mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano ulteriormente l’errata applicazione della L. n. 401 del 1989, art. 4.

Si ripropone, in sintesi, la questione della inesistenza, nel caso in esame, di un’attività organizzata posta in essere mediante la predisposizione di uomini e mezzi, così come richiesto dalla norma incriminatrice.

Con l’ultimo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano, infine, vizi di motivazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 133 c.p., con riferimento alla determinazione della pena inflitta.

I ricorsi non sono fondati.

In sintesi, perchè possa configurarsi il contrasto tra le fattispecie criminose previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 ed i principi comunitari concernenti la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, occorre che l’attività di accettazione e raccolta di scommesse sia effettuata per conto di una società avente sede in altro Stato membro della Comunità, che non abbia potato partecipare, per preclusioni derivanti dalla normativa interna, alle gare per l’attribuzione delle licenze, sebbene in possesso delle necessarie autorizzazioni per la gestione organizzata di scommesse in altro Stato membro (sez. 3, 28.3.2007 n. 16969, P.G. in proc. Palmioli, RV 236116).

Orbene, secondo l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata gli imputati non sono concessionari di una società estera, ovvero contrattualmente legati ad una società estera, regolarmente abilitata in uno dei paesi della Comunità Europea alla organizzazione ed accettazione di scommesse ed esclusa in Italia dalla partecipazione alle gare per l’attribuzione delle licenze, ma operavano in proprio alla raccolta delle scommesse da effettuare, poi, con diverse società, sia straniere che italiane, sicchè non vi è dubbio che per tale attività era richiesta l’autorizzazione prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S..

Nel caso in esame, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra la norma incriminatrice e le disposizioni del Trattato CE in tema di libertà di stabilimento.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

E’ stato già reiteratamente precisato da questa Corte che la fattispecie criminosa di cui alla contestazione è integrata da qualsiasi attività "comunque organizzata" attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. n. 733 del 1931, art. 88, una funzione intermediatrice in favore di un gestore di scommesse (sez. un. 18.52004 n. 23271, Corsi; sez. 3, 19.5.2006 n. 22051, Zurro, RV 234643; sez. 3, 11.1.2011 n. 6571, Scotti ed altro, RV 249383).

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza della fattispecie criminosa, essendo stato accertato che gli imputati avevano realizzato una minima, ma efficace organizzazione per consentire ai clienti dell’internet point di scommettere su eventi sportivi senza aprire personalmente e direttamente un conto presso i vari siti internet abilitati alla raccolta di scommesse.

Tale organizzazione constava di computer, dell’apertura di conti a nome del C., della disponibilità di schede prepagate e da utilizzare per le scommesse; per la sua gestione inoltre veniva tenuta un’apposita contabilità, sicchè il locale in questione più che un internet point era una vera e propria agenzia di scommesse.

E’, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo di gravame.

La determinazione della pena, in misura peraltro corrispondente per uno degli imputati e prossima per l’altro al minimo edittale, ha formato oggetto di adeguata motivazione.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *