Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 22-07-2011, n. 29522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Tribunale di Nola in data 22.4.2008, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di R.R., P. H., S.Y. e P.A. in ondine ai reati precisati in epigrafe, loro ascritti per avere il R. favorito e sfruttato la prostituzione delle cittadine ucraine S.T.R. e L.B., nonchè per averne favorito la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione e contraffatto documenti di identificazione; il P. H. per avere indotto a recarsi nel territorio dello Stato italiano, indotto, favorito e sfruttato la prostituzione della minore K.I., averne favorito la permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme che disciplinano l’immigrazione, nonchè per avere presentato, unitamente a V.R., una falsa dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro; il S. per avere contraffatto documenti di identificazione; il P.A. per avere, in concorso con altri, indotto le cittadine straniere P.R. e M. a recarsi nel territorio dello Stato italiano ed averne favorito e sfruttato la prostituzione.

La Corte territoriale ha, invece, assolto il R. dal reato di estorsione aggravata di cui al capo N) e concesso le attenuanti generiche al P.A., rideterminando le pene inflitta ai predetti imputati nella misura precisata in epigrafe.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali gli appellanti P.H. e P.A. avevano eccepito la nullità del giudizio di primo grado, per essere stato notificato il decreto di citazione presso il difensore e non nel domicilio eletto; eccepito la errata applicazione dell’art. 512 c.p.p. in relazione alla acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dalle parti offese K.I. e V.S.; nonchè tutti gli imputati dedotto carenza di prove in ordine all’affermazione di colpevolezza per i reati di cui alla conferma della pronuncia di condanna.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi i difensori degli imputati R. e S., nonchè gli imputati P.H. ed A. di persona, che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa del R. denuncia carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione di colpevolezza.

Si deduce, in sintesi, che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle deduzioni difensive contenute nell’atto di appello, con le quali si contestava che vi fossero prove della identificazione del L., di cui si parla nelle conversazioni telefoniche, con l’imputato.

Si deduce inoltre che il contenuto delle intercettazioni telefoniche, che costituiscono l’unico elemento di prova a carico dell’imputato, non consente di rilevare l’esistenza di elementi indiziari; che di tali intercettazioni inoltre è stata data dai giudici di merito un’interpretazione non conforme ai criteri della logica e delle massime di esperienza.

Si aggiunge che dalle intercettazioni non emerge alcuna prova dell’esercizio di qualche forma di violenza da parte dell’imputato per indurre le ragazze ad esercitare la prostituzione.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 133 c.p., nonchè vizi di motivazione della sentenza.

Si deduce che vi è carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato, che si palesa eccessivo, considerata l’assoluzione del R. dal reato di cui al capo N); che vi è carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Con identici mezzi di annullamento i ricorrenti P.H. e P. A. hanno riproposto le eccezioni di natura processuale già formulate nei motivi di appello.

Con ti primo si reitera l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado, in relazione agli artt. 178 e 489 c.p.p., per essere stato notificato il decreto di citazione presso il difensore e non presso il domicilio eletto dagli imputati, senza che vi fosse prova della impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio eletto.

Con il secondo viene riproposta l’eccezione di violazione ed errata applicazione dell’art. 512 c.p.p..

Si deduce, in sintesi, che la successiva irreperibilità delle parti offese non poteva affatto essere ritenuta imprevedibile, trattandosi di cittadine straniere prive di permesso di soggiorno, sicchè le dichiarazioni rese dalle stesse in sede di indagini preliminari non potevano essere acquisite agli atti del dibattimento.

Si aggiunge che nella specie vi è stato un semplice tentativo di notifica della citazione delle predette testi, senza che siano state espletate le ricerche necessarie.

Con il successivo mezzo di annullamento il ricorrente P.H. denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione ai reati per i quali vi è stata l’affermazione di colpevolezza.

Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle deduzioni con le quali, nei motivi di appello, si contestava l’affermazione di colpevolezza per i reati di induzione e sfruttamento della prostituzione.

Si osserva che l’unico elemento di prova a carico dell’imputato è costituito dalle dichiarazioni della K.I., di cui si contesta la rilevanza ai fini dell’accertamento del reato di sfruttamento della prostituzione, in quanto prive di qualsiasi elemento di riscontro ed, anzi, in contrasto con determinate risultanze processuali evidenziate nei motivi di appello.

Con l’ultimo motivo si deduce, infine, carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena inflitta.

A sua volta con il terzo mezzo di annullamento il P.A. denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Anche il P.A. sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto dei rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello, con i quali si deduceva la assoluta insufficienza del quadro probatorio per affermare la partecipazione dell’imputato all’attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, essendosi egli limitato a dare ospitalità al coindagato Ko..

Si aggiunge che la carenza del quadro indiziario a carico dell’imputato era già stata affermata dal Tribunale del riesame, le cui conclusioni non sono state mai prese in considerazione dai giudici di merito.

Con l’ultimo mezzo anche il predetto ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena in misura corrispondente ai minimi edittali.

Con un unico mezzo di annullamento la difesa del S. denuncia violazione di legge per non avere la Corte territoriale valutato la possibilità di prosciogliere l’imputato per la presenza di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p..

I ricorsi degli imputati R.R., P.H. e P.A. sono infondati, mentre è inammissibile quello di S.Y..

Preliminarmente, stante il loro carattere pregiudiziale, devono essere esaminate le eccezioni processuali dedotte dai ricorrenti P..

Si osserva, quindi, che "in tema di notificazione della citazione all’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita informe diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato…" (sez. un. 200500119, Palurabo, RV 229539).

Negli altri casi, in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, deve ravvisarsi solo un’ipotesi nullità generale a regime intermedio.

Orbene, la sentenza, a proposito della notificazione eseguita presso il difensore, ha correttamente osservato che, stante il rapporto fiduciario intercorrente tra gli imputati ed il loro difensore di fiducia, che non ha eccepito tempestivamente la nullità nel corso del giudizio di primo grado, non sussistono elementi per ritenere che gli stessi non hanno avuto conoscenza della citazione per il giudizio.

Nè è stato dedotto nulla dai ricorrenti per contestare tale affermazione della sentenza, sicchè nella specie si è verificato l’effetto preclusivo di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2.

Anche l’ulteriore eccezione processuale dei ricorrenti P., di cui al secondo motivo di gravame, è infondata.

E’ stato già reiteratamente affermato da questa Corte che la condizione di cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, non è sufficiente per rendere prevedibile l’allontanamento di questi dal nostro Paese e la sua assenza dal dibattimento, con conseguente impossibilità di lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese alla polizia giudiziaria in sede di indagini, (sez. 3, 200540957, Benkhalek ed altro, RV 232367; sez. 1, 200237119, Nuredini, RV 229913; sez. 3, 200242926, Manazza ed altri, RV 223090; sez. 1, 19.5.2009 n. 32616, Dumani, RV 244294).

Sicchè, l’impossibilità sopravvenuta di audizione quale teste del cittadino extracomunitario, dovuta al suo allontanamento per ignota località, rende legittima la lettura delle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di indagini preliminari.

La sentenza inoltre ha osservato, a proposito della successiva irreperibilità delle testi, che le due cittadine straniere avevano fornito puntuali indicazioni sul luogo di abituale dimora sul territorio nazionale e una delle due si era presentata più volte per rendere dichiarazioni, "sicchè non esisteva alcuna circostanza di fatto tale da far ritenere probabile la successiva irreperibilità delle stesse" con motivazione congrua ed immune da vizi logici, che, perciò, si sottrae a censure in sede di legittimità, (cfr. sent.

200242926 citata).

La sentenza di primo grado ha dato inoltre atto che sono state eseguite, con esito negativo, esaustive ricerche delle predette testi, come provato dalla documentazione prodotta dal P.M..

Per completezza di esame deve essere anche rilevato che le dichiarazioni delle predette testi non costituiscono affatto l’unica fonte di prova dell’affermazione di colpevolezza degli imputati, che è fondata anche su rilevanti risultanze delle indagini ed altre prove testimoniali.

Nel resto le deduzioni dei ricorrenti P., nonchè quelle del R., costituiscono sostanzialmente una censura della valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.

Va in primo luogo rilevato che per tutti gli imputati la sentenza ha tenuto puntualmente conto delle deduzioni difensive contenute nei motivi di appello, disattendendole con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici.

L’affermazione di colpevolezza del P.H. è stata fondata sulle circostanziate e reiterate dichiarazioni della parte offesa, dichiarazioni che hanno trovato riscontro negli esiti dell’attività di polizia giudiziaria (verbali di perquisizione e sequestro e dichiarazioni dei verbalizzanti), nonchè sulle dichiarazioni della teste L., della persona informata dei fatti, V.S. e nel riconoscimento dell’imputato effettuato dalla K..

Le deduzioni difensive del ricorrente, pertanto, ripropongono, in sede di legittimità, una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito.

Anche sul punto del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio vi è una motivazione assolutamente esaustiva.

L’affermazione di colpevolezza di P.A. è fondato sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche di chiaro significato in ordine al coinvolgimento dell’imputato nell’attività di sfruttamento della prostituzione posta in essere in via principale dal Ko.

L. (da una delle telefonate emerge che il Ko. diede incarico al P. di prelevare il denaro da una delle prostitute).

Presso la sua abitazione inoltre sono state rivenute ricevute del trasferimento all’estero del danaro, provento dello sfruttamento della prostituzione.

Anche le deduzioni difensive di detto ricorrente ripropongono, in sede di legittimità, una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella ritenuta dai giudici di merito.

Sul punto del trattamento sanzionatorio vi è motivazione assolutamente esaustiva.

L’affermazione di colpevolezza del R. è fondata, oltre che sulle risultanze delle conversazioni intercettate, su quelle dei servizi di pedinamento e di controllo effettuati dai C.C., tramite i quali, secondo l’accertamento di merito, l’imputato è stato identificato con certezza.

E’ noto inoltre che la valutazione del significato delle conversazioni telefoniche, oggetto di intercettazione, è di competenza del giudice di merito e se ha formato oggetto di adeguata motivazione, come nel caso in esame, si sottrae al sindacato di legittimità.

Anche sul punto del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio vi è motivazione adeguata, essendo rese esplicite le ragioni del diniego delle generiche dalla valutazione della gravità dei fatti e dei precedenti dell’imputato, che ha giustificato la determinazione del trattamento sanzionatorio.

I ricorsi dei predetti ricorrenti, pertanto, devono essere rigettati.

Il ricorso del S., come anticipato, è del tutto generico e, perciò inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del S. anche di una somma alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di S.Y.;

rigetta gli altri ricorsi; condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed il S. anche al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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