T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6847 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato a Roma Capitale in data 7 febbraio 2011 e depositato il successivo 1° marzo 2011 espongono i ricorrenti di essere proprietari di un fondo agricolo a ridosso del GRA in Via Aurelia e che su detto fondo furono realizzati sin dal 1940 piccoli manufatti per ricovero animali e mungitura oltre una piccola abitazione. Parte dell’immobile sarebbe stato ampliato nel 1950 e nel 1987, poiché il manufatto non era mai stato regolarizzato, i ricorrenti presentarono istanza di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La pratica prot. 122931/87 rimase inevasa fino al 2002 quando gli interessati furono invitati a presentare una integrazione della documentazione, in parte consegnata. Sostengono che l’Ufficio condono avrebbe dovuto provvedere a richiedere i pareri per i vincoli quali quello idrogeologico e/o paesistico che invece non paiono essere stati acquisiti. Nonostante tale carenza l’Ufficio Condono in data 16 giugno 2004 notificava determinazione dirigenziale con la quale veniva dichiarata la decadenza dell’istanza di condono perché ritenuta improcedibile. Gli interessati espongono ancora di avere richiesto al Comune di rivedere la situazione, ma che si vedevano notificare il provvedimento al momento gravato.

2. Con esso l’Amministrazione comunale ha ingiunto loro la demolizione di "un manufatto in muratura a forma rettangolare di circa mq. 70,00 con H. m. 3,00 circa allo stato rustico e non ancora abitato", sprovvisto di idoneo titolo abilitativo.

3. Avverso tale ingiunzione gli interessati deducono:

3.1. Travisamento di fatti, erroneità dei presupposti ed eccesso di potere: in sostanza lamentano che il manufatto in oggetto era già nella sua attuale consistenza esistente nel 1950 e da detta epoca non è mai stato oggetto di alcuna variazione e/o modificazione. L’immobile esiste nelle mappe e nell’aerofotogrammetria della zona da almeno sessanta anni e la pratica di condono era diretta a far rilevare l’esistenza del manufatto sotto ogni aspetto, mentre la comminata decadenza appare carente sotto ogni profilo.

3.2 Violazione di legge: sostengono che la legge n. 765 del 1967 ha introdotto la demolizione dei fabbricati non muniti di concessione edilizia innovando la situazione precedente disciplinata dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150. Dalla documentazione prodotta emerge con certezza che il manufatto era preesistente al 6 agosto 1967 e quindi il Comune ha errato nel disporre la sua demolizione nel presupposto che esso potrebbe, invece essere sanato con la domanda di condono. Una parte del manufatto, inoltre risale a prima del 1950 e conseguentemente la disciplina per la sua regolarizzazione è ricompresa nella normativa vigente nel dopoguerra e che prevedeva una semplice ricognizione del complesso dei beni immobili esistenti sul territorio.

4. Concludono per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

5. Roma Capitale si è costituita in giudizio con la locale Avvocatura comunale, producendo in giudizio una relazione del nucleo di polizia municipale.

6. Alla Camera di Consiglio del 31 marzo 2011 venuta la causa per la trattazione della cautelare il Collegio ha ritenuto di disporre un’istruttoria, eseguita la quale, alla odierna Camera di Consiglio il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti.

7. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

7.1. Un aspetto della prima censura è proprio inammissibile, in quanto rivolto a sindacare un provvedimento la decadenza dall’istanza di condono, della quale gli interessati sono stati avvisati nel 2002, non espressamente impugnato e peraltro seguito, seppure a distanza di due anni, dall’esplicita determinazione di rigetto dell’istanza di condono a prot. n. 483 del 6 ottobre 2004. Né può consentirsi che obliquo modo, attraverso il ricorso in esame, parte ricorrente faccia rientrare nell’impugnativa atti che per essere di per sé stessi lesivi, meritavano autonoma domanda di annullamento, dal momento che tale omissione comporta la violazione dei termini di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

7.2 Nel merito la censura, che può essere analizzata unitamente alla seconda la quale ne costituisce un approfondimento, non può essere condivisa.

Premesso che la determinazione dirigenziale oggi impugnata appare la mera conseguenza del rigetto dell’istanza di condono non impugnata, non appare provato, né l’eseguita istruttoria ha offerto elementi in favore dei ricorrenti, che la vetustà dell’edificio in questione risalga ad epoca in cui la disciplina urbanistica relativa al luogo non prevedeva atto di assentimento al fine della realizzazione della costruzione in argomento.

Cosicché le conseguenze che i ricorrenti intendono trarre dalla vetustà del manufatto non sono condivisibili.

Il Comune ha invero esibito una aerofotogrammetria del 1977 dalla quale risulta esistente a quella data l’immobile di cui è questione, seppure apparentemente secondo dimensioni minori di quelle risultanti dal rilievo del 1994 e del 2007. Tali dati appaiono confermare quanto dai ricorrenti prodotto in atti e cioè l’estratto di mappa catastale del 1996 con la costruzione già esistente nelle attuali dimensioni, ma da ciò non può trarsi la conclusione della legittimità di quest’ultima, non essendo dimostrato che al momento della realizzazione non necessitasse titolo di assentimento.

8. Per le suesposte considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure con conseguente reiezione del ricorso.

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti B.G. e B.R. al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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