Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27185

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di Montagnana propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ente, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI notificati nel febbraio 2004 alla Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio e Leggiero – poi Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio Daniele – in relazione agli anni 1999 e 2000.

Il giudice a quo, premesso che trattasi di fabbricato di cat. D, il cui classamento, richiesto dalla contribuente nel 1991, è stato messo in atti nel 1999 e per il quale, a seguito di ricorso della contribuente medesima, l’Agenzia del territorio ha rettificato in autotutela, in senso più favorevole alla società, la rendita attribuita, con messa in atti e notifica effettuate nel 2003, ha ritenuto che quest’ultima notifica impone l’applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo il quale dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione; ha, inoltre, rilevato che nella specie il riesame del classamento non era finalizzato ad eliminare errori di inserimento o erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale, ma è stato determinato a seguito di sopralluogo disposto dall’Ufficio per una corretta valutazione.

2. C.D., legale rappresentante della Vetreria di Montagnana s.n.c., resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune, premesso che gli avvisi impugnati sono stati notificati nel febbraio 2004, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 ponendo il quesito se, ai sensi di tali norme, il Comune "può legittimamente recuperare dal contribuente l’ICI, anche per gli anni d’imposta pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale, rettificata dall’agenzia del territorio in senso più favorevole al contribuente, sia stata notificata al possessore dell’immobile, come nel caso di specie". 2. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno affermato il principio in virtù del quale, in tema di imposta comunale sugli immobili, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso (Cass., Sez. un., n. 3160 del 2011; conf. Cass., 5^, n. 14773 del 2011).

Nè assume alcun rilievo discriminante, ai fini dell’applicazione di detto principio, il fatto che – come nella specie – la rendita sia stata determinata, in autotutela, a seguito di nuovo accertamento previo sopralluogo e non per eliminare errori compiuti dall’Ufficio nella originaria determinazione.

3. Pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale procederà a nuovo esame della controversia (in particolare, con riguardo alle questioni rimaste assorbite), uniformandosi al richiamato principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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