Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27184

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Montagnana propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ente, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI notificati nel luglio 2001 alla Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio e Leggiero – poi Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio Daniele – in relazione agli anni 1994/1998.

Il giudice a quo, premesso che trattasi di fabbricato di cat. D, il cui classamento, richiesto dalla contribuente nel 1991, è stato messo in atti nel 1999 e per il quale, a seguito di ricorso della contribuente medesima, l’Agenzia del territorio ha rettificato in autotutela, in senso più favorevole alla società, la rendita attribuita, con messa in atti e notifica effettuate nel 2003, ha ritenuto che quest’ultima notifica impone l’applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo il quale dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

2. C.D., legale rappresentante della Vetreria di Montagnana s.n.c., resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune, premesso che gli avvisi impugnati sono stati notificati il 27 luglio 2001, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 ponendo il quesito se, ai sensi di tali norme, il Comune "può legittimamente recuperare dal contribuente l’ICI, anche per gli anni d’imposta pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale, rettificata dall’agenzia del territorio in senso più favorevole al contribuente, sia stata notificata al possessore dell’immobile, come nel caso di specie". 2. Il motivo è inammissibile, poichè il riportato quesito di diritto si rivela non pertinente alla fattispecie ed inidoneo, pertanto, ai fini della decisione.

Lo stesso Comune ricorrente, infatti, precisa – come già detto – che la notifica degli atti impugnati è avvenuta in data 27 luglio 2001, ben prima, quindi, della notifica al contribuente, effettuata nel 2003 dall’Agenzia del territorio, della rendita rettificata in autotutela.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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