Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 22-07-2011, n. 29519

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 14/12/09, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Bari in data 20/01/06 – appellata da S.P., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (come contestato in atti) e condannato alla pena di anni due di reclusione – dichiarava non doversi procedere in ordine ai fatti commessi sino al (OMISSIS), perchè i relativi reati erano estinti per prescrizione, rideterminava la pena in riferimento alle residue imputazioni (attinenti alle fatture n. (OMISSIS)) a quella di mesi cinque di reclusione; confermava nel resto.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, trattandosi di operazioni di vendita di merce in ordine alle quali non era dovuta l’IVA, ai sensi della disciplina normativa comunitaria e della normativa fiscale in materia di cessione di beni verso la Repubblica di San Marino.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

La corte osserva.

S.P., all’esito dei giudizi di 1^ e 2^ grado è stato riconosciuto colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 2, in relazione a fatti commessi il (OMISSIS) (di cui alle fatture n. (OMISSIS)).

Tanto premesso si rileva che il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi sei), in riferimento ai reati come sopra indicati, è maturato – tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione per gg. 228; sospensione dovuta per rinvio del processo su richiesta della difesa e/o dell’imputato – il 23/04/010, con conseguente estinzione del reato.

Il ricorso non è manifestamente infondato, poichè le censure ivi dedotte – ove non fosse già maturata la prescrizione – andavano esaminate nel merito, onde valutare la fondatezza lo meno delle stesse.

Essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, non è preclusa in sede di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato, anche se maturata (23/04/010) in epoca successiva alla decisione impugnata (emessa il 15/12/09).

Quanto alla censura attinente alla mancata assoluzione nel merito del S. in ordine ai reati per i quali con la sentenza di 2^ grado era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione, la stessa è infondata.

Invero – come si ricava dall’esame della sentenza della Corte Territoriale e dagli atti del processo – non risulta, in modo evidente ed univoco, la non sussistenza della responsabilità penale dell’imputato in riferimento ai reati dichiarati estinti per prescrizione.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Bari, in data 15/12/09, perchè i residui reati di cui ai capi i) e j) della rubrica sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati residui estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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