T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6841 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso del sopralluogo eseguito in data 17.3.2005, sul terreno ubicato in Roma via di Trafusa n. 15 sono stati rinvenuti i seguenti lavori edilizi: un tracciato stradale, realizzato mediante sbancamenti e livellamenti, uno sterro di forma rettangolare di 192 mq, con una profondità variabile da 0,50 a 1 m, quattro pali metallici alti circa 8 m, sormontati da faretti, opere di canalizzazione delle acque, in particolare un cavo, di 80 m di lunghezza, confluenti in una fossa biologica a forma circolare avente un coperchio in cemento del diametro di 2 m circa ed un manufatto in lamiera coibentata, adibito a ricovero generatore.

Con determinazione dirigenziale 12.4.2005, n. 618, notificata il 27.4.2005, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori e nel contempo è stata data comunicazione di avvio del procedimento.

Nel successivo sopralluogo del 31.3.2005 si sono accertati il parziale riempimento e livellamento, per 128 mq, dello sterro e la ricopertura, per 15 degli 80 m di lunghezza, del menzionato cavo.

Con determinazione dirigenziale 5.5.2005, n. 779, prot. n. 18081 del 24.3.2005, notificata il 26.5.2006, è stata disposta la demolizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di tutte le opere suindicate.

Nelle more, in data 8.4.2005, sullo sterro livellato sono stati riscontrati 8 lastre di acciaio di 12 mq, affiancate in modo da formare una pedana di 128 mq circa di superficie e di 2 m circa di spessore, e su tale pedana 4 travi di acciaio lunghe 15 m ed ulteriori 6 travi di acciaio lunghe 6 m, formanti un reticolato di appoggio, lo spostamento del manufatto alloggiante il generatore ed il riempimento ulteriore, per una lunghezza di 30 m, dello scavo adibito a canalizzazione.

Nel sopralluogo eseguito il 27.4.2005 si è rilevato il posizionamento sulla parte non livellata dello sterro di 35 vasi privi di fondo, aventi le dimensioni di 1,50×1,50×0,60 m, e di un container a due piani ad uso ufficio e magazzino.

Il provvedimento demolitorio su menzionato è stato gravato con il ricorso in esame, nel quale sono stati denunciati i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione di legge in riferimento all’art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241: la determina impugnata sarebbe stata emessa in assenza di detta comunicazione, sul presupposto dell’esistenza di ragioni di celerità, mentre essa è stata notificata all’interessato a più di un anno di distanza dalla sua adozione;

2) erronea valutazione – motivazione incongrua – eccesso di potere per presupposto erroneo, illogicità e contraddittorietà – violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 6, in relazione all’art. 10 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380: sarebbero stati realizzati solo interventi di manutenzione ordinaria, integranti attività libera, ed, in particolare, non sarebbe stato eseguito alcuno sterro, ma solo la pulitura del terreno dalle erbe infestanti e dal materiale ferroso, non sarebbe stato effettuato il tracciato stradale, trovandosi il terreno nella medesima situazione in cui si trovava da sempre, i pali metallici con sovrastanti faretti, costituenti un impianto di illuminazione, non richiederebbero alcuna autorizzazione e/o D.I.A., non determinando volumetria, sarebbe stata solo sostituita la tubazione già esistente da tempo e per ciò non sarebbe occorso il permesso di costruire, il manufatto adibito a ricovero del generatore sarebbe il generatore stesso, al servizio del cantiere, attualmente rimosso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha depositato documentazione.

Con ordinanza 9.10.2006, n. 5541, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sull’assunto che i lavori "manutentivi" sarebbero stati ancora in corso al momento dell’emanazione dell’ordinanza impugnata.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria defensionale, nonché documentazione, in vista della pubblica udienza del 19.7.2011, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso in esame reca l’impugnativa dell’ordinanza, individuata in epigrafe, con cui si dispone la demolizione d’ufficio, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, di un tracciato stradale, realizzato mediante sbancamenti e livellamenti, di uno sterro di forma rettangolare di 192 mq, di cui 128 mq livellati, con una profondità variabile da 0,50 a 1 m, di quattro pali metallici alti circa 8 m, sormontati da faretti, di opere di canalizzazione delle acque, in particolare di un cavo, di 80 m di lunghezza, coperto per 15 m, confluenti in una fossa biologica a forma circolare avente un coperchio in cemento del diametro di 2 m circa, e di un manufatto in lamiera coibentata, adibito a ricovero generatore.

1.1 – Esso è destituito di fondamento.

2 – Deve, infatti, rilevarsi che, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, i lavori realizzati, peraltro proseguiti con altrettanta notevole incidenza dopo l’adozione del provvedimento impugnato, sono di tale entità, che hanno determinato una vera e propria trasformazione del territorio. In particolare, gli sbancamenti e gli sterri, nonché le opere di canalizzazione, anche se in parte livellati e ricoperti, hanno sensibilmente modificato l’assetto del territorio stesso.

Tali interventi, unitamente agli altri contestati, che non vanno considerati in modo atomistico, ma nel loro insieme, vanno, perciò, qualificati di nuova costruzione e non già, come assume il ricorrente, di mera manutenzione, essendo, invece, tali, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001, le "opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

2.1 – Conseguentemente, essendo necessario il permesso di costruire, che pacificamente è qui mancante, è corretta la sanzione demolitoria.

2.2 – Ne deriva che non sussiste la dedotta violazione degli artt. 3 e 6 del citato d.P.R. n. 380/2001, né ovviamente si ravvisa la denunciata erroneità dei presupposti e della motivazione.

3 – Quanto alla asserita violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., essa è infondata, atteso che antecedentemente è stata notificata l’ordinanza di sospensione dei lavori, la quale svolge anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento, ed in ogni caso l’Amministrazione ha dimostrato in giudizio che l’eventuale partecipazione che sarebbe derivata da tale formale avviso (con una comunicazione ad hoc) non avrebbe mutato il contenuto del provvedimento impugnato, per cui, in applicazione dell’art. 21 octies della menzionata legge n. 241/1990, il provvedimento stesso non deve essere annullato.

4 – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte ricorrente, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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