Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-07-2011, n. 29490

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha accolto la domanda di riabilitazione proposta da Z. T., con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini in data 7 gennaio 2006, irrevocabile il 12 marzo 2006, di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per violazione ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

2.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il requisito della buona condotta, indispensabile per far luogo al chiesto provvedimento di riabilitazione, doveva ritenersi riferito non solo a condotte sanzionate penalmente, ma anche a comportamenti conformi alle regole di ordinata e proficua convivenza civile; il che non poteva ravvisarsi nella specie, essendo la richiedente pur sempre una straniera extracomunitaria che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartitole.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Ancona è infondato.

2.Va invero rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, nel l’accogliere la domanda di riabilitazione proposta dalla cittadine extracomunitaria Z.T., ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

2.La riabilitazione, di cui all’art. 178 e segg. cod. pen., presuppone infatti che il soggetto richiedente abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento caratterizzato dall’assenza di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed indicativo di uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile tenuto in epoca successiva alla commissione del reato, per il quale è stata chiesta la riabilitazione (cfr. Cass. 1, 15.10.04 n. 44668, rv.

230299).

3.Sotto tale aspetto il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha indicato i convergenti e plurimi elementi dai quali poter desumere che la richiedente avesse compiuto un adeguato e significativo percorso di emenda, non essendo risultati a suo carico altri carichi pendenti, avendo svolto, dopo la condanna subita, attività lavorativa come badante, non essendo stata mai oggetto di segnalazione da parte della polizia e non essendo stata raggiunta da altri provvedimenti espulsivi successivi a quello, per la cui violazione ha subito la condanna, per la quale ha ottenuto la riabilitazione.

4.Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Ancona va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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