T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6840 Trasferimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente è appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria, in servizio presso l’istituto penale minorile "C. Beccaria" di Milano.

La stessa, prestando assistenza in favore di sua zia, che è invalida, in data 23.4.2005 ha chiesto il trasferimento, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, presso una delle seguenti sedi: istituto penale minorile di Potenza, centro di prima accoglienza di Potenza, casa circondariale di Melfi, casa circondariale di Potenza.

A seguito di richiesta, con nota del 28.10.2005, di un’integrazione documentale, la ricorrente ha provveduto a produrla.

Successivamente, con istanza del 22.4.2006, la stessa ha chiesto per le medesime ragioni il distacco provvisorio presso una delle suddette sedi.

Esso è stato accordato per un mese, presso l’istituto penale minorile di Potenza, con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale del Personale e della Formazione del Dipartimento della Giustizia minorile 11.5.2006, prot. n. 14187.

La domanda di proroga di tale distacco provvisorio, avanzata dalla Sig.ra T. in data 6.6.2006, è stata rigettata con provvedimento 22.6.2006, prot. n. 19015, notificato in pari data.

Detto ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) in via pregiudiziale, violazione e falsa applicazione della legge, segnatamente dell’art. 3, comma 2, della legge 7.8.1990, n. 241, che sancisce l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo: non sarebbero state esplicitate le ragioni che non rendono possibile l’accoglimento della domanda;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: sarebbe stato adottato direttamente il rigetto dell’istanza, senza far precedere lo stesso con tale comunicazione, obbligatoria nei procedimenti su istanza di parte;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge 5.2.1992, n. 104: nella specie sussisterebbero i requisiti richiesti della continuità e dell’esclusività dell’assistenza della disabile.

L’Amministrazione intimata, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Con ordinanza 27.9.2006, n. 5336, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in via incidentale, sull’assunto dell’assenza di idonea motivazione. Non risulta se tale riesame sia stato eseguito o meno.

Nella pubblica udienza del 19.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il ricorso in esame si censura il provvedimento individuato in epigrafe, con cui è stata respinta l’istanza di proroga di assegnazione provvisoria presso l’istituto penale minorile di Potenza, già concessa per un mese alla ricorrente, avanzata dalla stessa per poter continuare ad assistere sua zia, invalida.

1.1 – Il gravame è fornito di fondamento.

2 – Occorre in proposito preliminarmente richiamare l’art. 7 del d.P.R. 16.3.1999, n. 254, che disciplina l’istituto dell’assegnazione provvisoria per motivi familiari, in relazione agli appartenenti alle Forze di Polizia, quale è la Sig.ra T..

Esso prevede che "l’Amministrazione, valutate le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione anche in sovrannumero all’organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile".

2.1 – È evidente che la posizione vantata dal dipendente sia quella di interesse legittimo, atteso che spetta all’Amministrazione valutare i motivi rappresentati dallo stesso, per determinarne la fondatezza e l’effettiva gravità, nonché le proprie esigenze di servizio; in caso di valutazione in senso favorevole al dipendente, il distacco può essere concesso anche ove vi sia sovrannumero presso la sede di assegnazione e la sua durata è di regola stabilita per un periodo massimo di sessanta giorni, che, tuttavia, può essere prorogato.

3 – Nel caso di specie l’Amministrazione intimata, dopo aver vagliato l’istanza della ricorrente, ha ritenuto di ammetterla al beneficio, seppure per un periodo circoscritto ad un mese, perciò considerando valide le ragioni addotte, così come risulta dal relativo provvedimento, e riconoscendo, almeno per tale periodo, la compatibilità con le proprie esigenze di servizio.

3.1 – Quando poi è stata chiesta la proroga dell’assegnazione provvisoria, essa si è limitata a denegarla, senza addurre alcuna motivazione a fondamento e senza neppure far precedere tale reiezione con il preavviso di cui all’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241, che qui era necessario, tenuto conto che il procedimento in parola è introdotto da istanza di parte, in tal modo impedendo alla ricorrente di presentare memorie e documentazione in fase endoprocedimentale.

4 – È evidente che il provvedimento è inficiato dalla violazione della disposizione in ultimo chiamata, che ha una portata non meramente formale, ma, al contrario, sostanziale, proprio in quanto è stata preclusa alla ricorrente la partecipazione che le avrebbe infine consentito di rilevare quanto poi ha dovuto dedurre solo in sede giurisdizionale, in relazione al provvedimento finale.

5 – Esso è viziato, altresì, da difetto di motivazione, atteso che, stante l’evidenziato carattere discrezionale dell’attività amministrativa posta in essere, era necessario esplicitare le ragioni determinanti il diniego, a loro volta idonee a far emergere la valutazione in ordine agli elementi indicati come rilevanti dal legislatore ai fini della concessione o meno del beneficio de quo, mentre nel provvedimento gravato manca qualsiasi accenno a tali ragioni.

6 – Ne deriva che il ricorso è fondato e va accolto, potendo assorbirsi la censura dedotta sub 3), che non ha costituito precipuo oggetto della presente disamina e che, d’altra parte, non risulta conferente alla specie, riferendosi alla diversa agevolazione del trasferimento.

7 – Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti coerenti con quanto sopra rimarcato, che dovessero scaturire da un riesame dell’istanza della ricorrente, da parte dell’Amministrazione.

8 – Per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione intimata, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, in favore della ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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