T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6839 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Nel corso di un sopralluogo eseguito sul balcone di pertinenza dell’appartamento di proprietà del dante causa degli odierni ricorrenti – Sig. O.T. – sito in Roma, via Arezzo n. 38, int. 4, era stata rinvenuta una tettoia in ondulato plastico, della superficie di 6,25 mq e dell’altezza di 3,10 m, in relazione alla quale, con ordinanza 14.11.2001, n. 1362, notificata il 30.11.2001, era stato disposto l’ordine di sospensione lavori.

Con determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio III del Comune di Roma 9.5.2006, n. 530, prot. n. 14465, notificata il 26.6.2006, ai ricorrenti, divenuti medio tempore proprietari, per successione mortis causa, ne è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.

Il provvedimento demolitorio è stato impugnato con il gravame in esame, nel quale sono stati denunciati: mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.

Sin dal 1987 sarebbe stata eseguita la tettoia di che trattasi, avente la sola funzione di protezione da intemperie e da caduta di oggetti dai piani superiori, senza aumento di volumetria e pregiudizio per la stabilità ed il decoro dell’edificio.

Il relativo giudizio penale sarebbe stato archiviato, non essendo stati ravvisati gli estremi di reato nella realizzazione della predetta tettoia.

Essa avrebbe carattere precario ed amovibile, essendo soltanto appoggiata sui preesistenti ferri di sostegno del balcone, e non avrebbe, altresì, modificato la sagoma ed i prospetti della facciata dell’edificio.

Pertanto la tettoia non rientrerebbe nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Si evidenzia, infine, che in data 17.7.2006 è stata presentata una D.I.A. relativa a tale tettoia.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, il quale ha depositato documentazione.

Con ordinanza 13.9.2006, n. 5105, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Il Comune resistente ha depositato una memoria defensionale, nonché documentazione conferente.

In tale memoria detto Ente ha evidenziato che, con nota 27.9.2006, prot. n. 65277, alla Sig.ra Peluso è stato comunicato che la D.I.A. in questione non poteva essere attivata, essendo necessario il permesso di costruire ed essendo la stessa mancante della necessaria documentazione a corredo, ed ha, inoltre, controdedotto alle censure ex adversa parte.

Nella pubblica udienza del 19.7.2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1 – Il presente gravame reca impugnativa della determinazione dirigenziale, identificata in epigrafe, con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, di una tettoia in ondulato plastico, della superficie di 6,25 mq e dell’altezza di 3,10 m, realizzata sul balcone di pertinenza dell’appartamento di proprietà dei ricorrenti, ubicato in Roma, via Arezzo n. 38, int. 4.

2 – Preliminarmente deve affermarsi in rito che permane l’interesse dei ricorrenti ad una pronuncia nel merito, anche a seguito dell’opposizione alla D.I.A. postuma, ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, comprendente la medesima opera, in considerazione dell’annullamento dell’ordinanza demolitoria impugnata ed, altresì, dell’effetto conformativo della sentenza conseguenti ad un eventuale accoglimento del ricorso.

3 – Nel merito quest’ultimo è fondato.

In proposito, si conviene con la parte ricorrente, laddove la stessa sostiene che la tettoia in questione, per le sue caratteristiche tipologiche (superficie, materiale ed uso), sarebbe una mera pertinenza dell’appartamento che ne fruisce, senza, peraltro, determinare aumento di superficie e volume e modifiche di sagoma e prospetti.

In effetti è pacifico che essa non abbia creato nuova superficie e nuova volumetria, non essendo tamponata su tre lati (il quarto lato è rappresentato dal muro della facciata); si tratta di un’opera pertinenziale, di entità minima, infatti di appena 6,25 mq di superficie, adibita a sola protezione da intemperie e da caduta di oggetti dai piani superiori.

Come si desume dalla superficie e dalla forma della stessa e secondo quanto emerge dalle fotografie prodotte in giudizio, la tettoia in contestazione non ha sostanzialmente modificato il prospetto della facciata interessata e la sagoma dell’edificio sul quale è stata realizzata.

3.1 – Ne deriva che, conformemente a quanto ha correttamente evidenziato la parte attorea, il provvedimento è stato adottato in assenza dei necessari presupposti ex lege, atteso che, essendo necessaria una semplice denuncia di inizio attività e non già il permesso di costruire o, in via alternativa, la D.I.A. pesante, si sarebbe potuta comminare unicamente la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.

10 – Deve concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento che ne costituisce l’oggetto.

11 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguono la soccombenza, ponendosi a carico della parte resistente, e vanno quantificati come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Roma alle spese di giudizio, in favore dei ricorrenti, forfetariamente quantificate in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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