T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6838 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. L. è proprietario di un terreno, sottoposto a vincolo ambientale, ubicato in Grottaferrata, via Valle Marciana s.n.c., sul quale ha realizzato, in assenza di permesso di costruire, un manufatto costituito da un piano seminterrato di 113,82 mq, di altezza interna di 2,85 m, diviso in quattro ambienti, con antistante portico di 21 mq, e da un primo piano di 102 mq, di altezza interna variabile da 2,85 m a 2,15 m, diviso in sette ambienti.

Con ordinanza del Responsabile del 1° Servizio del Comune di Grottaferrata 27.4.2006, prot. n. 17671, è stata disposta la demolizione d’ufficio di detto fabbricato, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.

Detto provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione di legge per difetto di motivazione – art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241: la motivazione addotta non darebbe contezza in ordine alle ragioni concrete ed attuali di pubblico interesse poste a fondamento del provvedimento impugnato;

2) eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti: la P.A. avrebbe omesso di ponderare adeguatamente la natura dell’intervento realizzato e la sua incidenza sull’interesse pubblico;

3) inopportunità del provvedimento impugnato: il manufatto contestato non contrasterebbe con le caratteristiche tipicamente residenziali della zona su cui insiste; inoltre in data 9.12.2004, prot. n. 49964 il ricorrente ha presentato una domanda di condono edilizio, che, a dire del ricorrente, si riferirebbe proprio alle opere contestate suscettibili di sanatoria, non insistendo sull’area vincolo di in edificabilità.

Al ricorso è stata allegata detta istanza, corredata della prima rata degli oneri concessori e dell’oblazione, comprensiva anche dell’eccedenza comunale, concernente un manufatto ad un solo piano della superficie di 60 mq, realizzato in Grottaferrata – località Valle Marciana.

Il Comune di Grottaferrata, regolarmente intimato in giudizio, non si è costituito.

Con ordinanza 13.9.2006, n. 5111, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, proposta in via incidentale, in relazione all’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio.

Nella pubblica udienza del 19.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1 – Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza, recante demolizione d’ufficio di un manufatto a due piani, l’uno – seminterrato – di 113,82 mq, con antistante portico di 21 mq, e l’altro – primo piano – di 102 mq, realizzato, in assenza di permesso di costruire, su un terreno, di proprietà del ricorrente, sottoposto a vincolo ambientale, ubicato in Grottaferrata, via Valle Marciana s.n.c..

1.1 – Il ricorso è privo di fondamento.

2 – Va evidenziato che la puntuale descrizione del manufatto, con l’indicazione della sua ubicazione, dei piani di cui è costituito, della superficie e dell’altezza di ciascuno di essi, nonché del portico antistante il piano seminterrato, della sussistenza del vincolo che ha indotto l’Amministrazione ad emettere un’ordinanza di demolizione d’ufficio ed infine della disposizione normativa di cui si è fatta applicazione sono elementi sufficienti ad integrare l’onere motivazionale a carico della stessa.

Né si sarebbe dovuto motivare in ordine all’esistenza di un pubblico interesse alla demolizione, trattandosi non già di attività discrezionale, che avrebbe presupposto detta valutazione ed imposto di renderla trasparente nei confronti del soggetto interessato, bensì di attività vincolata, da esercitare al mero ricorrere dei presupposti ex lege.

Naturalmente meno che mai si sarebbe dovuto esprimere un giudizio di opportunità rispetto alla demolizione dell’opera, non potendo, per le stesse ragioni suesposte, rilevare in contrario neppure le assunte caratteristiche tipicamente residenziali della zona su cui essa insiste, essendo in ogni caso pacificamente mancante il titolo edilizio prescritto – permesso di costruire – qualificandosi l’intervento in questione quale nuova costruzione, ed essendo la zona stessa gravata da vincolo paesaggistico.

3 – Quanto, poi, all’allegata domanda di condono edilizio, a seguito di un esame più approfondito, proprio della presente fase del giudizio, deve affermarsi che essa non può riferirsi al fabbricato qui in contestazione.

Infatti, mentre l’oggetto di tale istanza, come si desume inequivocabilmente dalla stessa documentazione prodotta in giudizio, è rappresentato da un manufatto ad un solo piano, avente la superficie di appena 60 mq, senza che neppure appaia alcun portico, con l’ordinanza impugnata si sanziona un fabbricato a due piani, di cui il piano seminterrato con una superficie di ben 113,82 mq, perciò di quasi il doppio, ed, altresì, munito di antistante portico, a sua volta di 21 mq, ed il primo piano con una superficie di 102 mq.

A fronte di tali macroscopiche discrasie, che inducono a sostenere che si tratti di due manufatti differenti, essendo profondamente diversi sagoma, prospetti, superficie e volume, la coincidenza della località indicata nella domanda di condono edilizio – Valle Marciana di Grottaferrata – con quella riportata nel provvedimento gravato – Via Valle Marciana s.n.c. di Grottaferrata – non è bastevole a dimostrare l’assunto di parte ricorrente, secondo cui l’oggetto dei due sarebbe, invece, lo stesso.

4 – Non può che concludersi con la reiezione del gravame, in quanto infondato, avendo evidenziato la legittimità del provvedimento con lo stesso impugnato.

5 – Per quanto riguarda le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, stante la soccombenza del ricorrente, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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