T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6837 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Lariano in data 18 marzo 2011 e depositato il successivo 7 aprile, il ricorrente espone di esser proprietario di un terreno nell’agro di quel Comune per complessivi mq. 1.407,00 e che in data 2 dicembre 2009 il Comando di Polizia Municipale accertava la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione completamente finito ed abitabile e di un manufatto accessorio destinato a deposito magazzino. A tale accertamento seguiva l’ordinanza di demolizione n. 20 del 15 dicembre 2009 notificatagli il 19 gennaio 2011.

Avverso di essa l’interessato oppone:

1. Nullità del provvedimento ingiuntivo di demolizione per intempestività della notifica ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990;

2. Carenza di motivazione.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

Nell’assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale il ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2011.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Con esso l’interessato impugna l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale l’Amministrazione comunale gli ha ingiunto la demolizione di:

"1. un fabbricato di civile abitazione completamente finito ed abitabile…della superficie di mq. 126,28…;

2. un manufatto accessorio destinato a deposito magazzino realizzato in adiacenza al muro di confine. Lo stesso realizzato in muratura in blocchi di tufo legati con malta di calce e coperto con struttura in legno e manto di tegole… copre la superficie di mq. 52,80…,

il tutto sprovvisto di permesso a costruire ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 e del nulla osta ai sensi della legge n. 64/1974,"

2. Avverso tale ordinanza il ricorrente, sostanzialmente, lamenta che il provvedimento gli è stato notificato ad oltre un anno dalla sua adozione e nonostante ciò non è stato messo in condizione di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione comunale, soprattutto nella considerazione che, se egli fosse stato messo al corrente della sua adozione, avrebbe potuto presentare istanza di sanatoria, in relazione alla sostanziale conformità dell’opera con la destinazione di zona; infatti il terreno su cui sorge la costruzione è classificato nel vigente strumento urbanistico comunale quale zona H – sottozona 2 (zona agricola) ove vi è capacità edificatoria con indice di fabbricabilità pari a 0,07 mc/mq ed è inserita in un tessuto urbanistico adiacente ad un’area sottoposta ad un Piano di recupero urbanistico, senza particolari prescrizioni.

Egli sostiene pure che l’atto è illegittimo in quanto, se è vero che negli atti vincolati la motivazione è in re ipsa, tuttavia quando l’atto interviene a notevole distanza di tempo dalla ultimazione dell’opera o in base ad un lungo lasso di tempo trascorso per inerzia dell’Amministrazione, l’atto deve essere particolarmente motivato, atteso l’affidamento che il privato ripone nella legittimità della situazione.

3. Allo stato nessuna delle censure proposte appare essere condivisibile, dal momento che la prima non pare scalfire la costante giurisprudenza in ordine alla comunicazione di avvio in materia di provvedimenti vincolati quali sono le ordinanze di demolizione, in quanto, ancorché il provvedimento in esame sia stato notificato al ricorrente – come appare dalla apposita annotazione a tergo apposta – alla distanza di oltre un anno di tempo dalla sua adozione, tuttavia in ordine ad esso, proprio a causa della sua natura vincolata, non sono riferibili utili apporti da parte degli interessati (cfr. della sezione la sentenza 10 dicembre 2010, n. 36046 e la giurisprudenza ivi citata: TAR Umbria, Perugia, 28 ottobre 2010, n. 499).

Oltre tutto va pure rilevato che, sempre in ordine al dedotto vizio inerente la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’apporto che il ricorrente avrebbe potuto produrre all’Amministrazione comunale, per sua affermazione, consisterebbe in una istanza di sanatoria ipotetica e quindi neppure effettivamente proposta all’Ente, con conseguente reiezione della censura in tutti i suoi aspetti.

In ordine poi al dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, la censura non può essere condivisa, dal momento che anche in questo caso, poiché l’ingiunzione a demolire si qualifica come provvedimento vincolato la giurisprudenza ritiene che essa non abbisogna di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione, quando, come è avvenuto nel caso in specie, l’opera risulta interamente abusiva, in quanto realizzata in assenza totale di permesso a costruire e del nulla osta sismico (cfr. sempre della sezione: 11 gennaio 2011, n. 112 e la giurisprudenza pure ivi citata: TAR Campania, Napoli, sezione VI, 26 agosto 2010, n. 17238).

Relativamente poi al profilo, accennato in ricorso, per cui la notifica dell’ordinanza alla distanza di un anno dalla sua adozione avrebbe ingenerato nel ricorrente l’affidamento nella legittimità della posizione rivestita occorre osservare che il potere sanzionatorio in materia edilizia non è soggetto a termini di prescrizione o di decadenza ed in presenza di abusi esso non incontra limitazioni temporali, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione delle opere realizzate sine titulo.

Al riguardo deve essere pure rilevato che la realizzazione di un’opera abusiva costituisce comunque un illecito permanente, che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160), mentre, come sopra osservato, il ricorrente ha avanzato l’ipotesi che avrebbe potuto anche proporre istanza di sanatoria, con la conseguenza che la censura appare essa stessa sprovvista di idoneo supporto motivazionale per essere affidata ad un evento futuro ed incerto nella sua realizzazione.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento impugnato va trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, in assenza di costituzione della resistente amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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