T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6835 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Amministrazione comunale di Ciampino in data 12 novembre 2010 e depositato il successivo 10 dicembre, espone l’interessata di essere proprietaria di un immobile in Ciampino, ma di non detenerne il possesso, essendo questo affidato al Sig. M.M., in qualità di promissario acquirente dal 2004. Poiché quest’ultimo non addiveniva alla compravendita veniva convenuto in giudizio dalla ricorrente ed il Tribunale ordinario di Velletri con sentenza 345/08 pubblicata in data 6 ottobre 2008 dichiarava la risoluzione del contratto preliminare, sottoscritto in data 6 novembre 2004, per l’inadempimento della parte promissaria acquirente.

Prima di detta pronuncia, la ricorrente, venuta a conoscenza che sul suolo erano state realizzate opere senza titolo, chiedeva un sopralluogo all’Amministrazione comunale che lo effettuava in data 9 marzo 2006, constatando la realizzazione di ampliamenti di preesistente immobile senza permesso a costruire, del che l’ingiunzione a demolire, impugnata con altro ricorso al n. reg. 279/2008.

Espone altresì l’interessata di avere avviato un ulteriore procedimento al n. 160/09 innanzi al Tribunale Civile chiedendo di rientrare nel possesso dell’immobile.

Nelle more di tali procedimenti giurisdizionali, la ricorrente si vedeva notificare l’ordinanza di demolizione al momento gravata unitamente all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.010,00 così come prevista dall’art. 15, comma 3 della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.

Avverso tali atti deduce:

1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R, n. 380/2001 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione; illegittimità derivata in riferimento all’atto di acquisizione di opere abusive; illegittimità per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, carenza di potere per avere disposto l’acquisizione di un immobile appartenente a persona estranea alla realizzazione dell’abuso.

Conclude chiedendo la sospensione dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento del ricorso.

In assenza di costituzione dell’Amministrazione comunale di Ciampino l’istanza cautelare è venuta in trattazione alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 alla quale è stata accolta.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è solo in parte fondato come di seguito precisato.

Con esso la ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire "un manufatto in legno situato a ridosso del confine del lotto ed utilizzato come ricovero cani…un locale wc ubicato al di sotto del vano scala di collegamento tra il giardino ed il piano interrato…un locale wc al piano sottotetto", realizzati senza titolo; e l’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 2.010,00 ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15.

2. In punto di fatto va precisato che la vicenda rappresentata dalla ricorrente e conclusasi con la sentenza della sezione n. 381 del 18 gennaio 2011 nulla ha a che vedere con l’ordinanza di demolizione e l’ingiunzione al pagamento della sanzione al momento in esame. Le opere colpite dalla ordinanza di demolizione gravata con ricorso n. 279/2008 dall’interessata citata sono altre (cambiamento di destinazione di uso di un locale cantina con annesso bagno e garage e portico stabilmente infisso al suolo) ancorché realizzate anche quelle dal possessore del suolo Sig. Mei, realizzatore altresì anche delle opere sopra riportate e colpite dalla ordinanza di demolizione attualmente in esame.

3. Ciò premesso, riguardo alla ridetta ordinanza di demolizione sebbene la ricorrente, con la prima censura, lamenti che, malgrado abbia posto in essere tutti gli accorgimenti che la legge le fornisce per rientrare in possesso del suolo sul quale abusivamente il possessore ha realizzato i manufatti di che trattasi, tuttavia non vi è ancora riuscita, risultando pendente il giudizio relativo alla reimmissione nel possesso del bene, sicché non le si può imputare la responsabilità nella edificazione di opere che ella non ha contribuito a realizzare, non può che concordarsi con quanto sostenuto nella sentenza n. 381 del 18 gennaio 2011.

E cioè che "La legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione del provvedimento di demolizione è espressamente prevista dall’art. 31 comma 2° d.p.r. n. 380/01 ("il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione") ed è spiegabile con il fatto che il proprietario, proprio in virtù del suo diritto dominicale, può eseguire la prescrizione ripristinatoria fatti salvi i rapporti interni con il responsabile in ordine al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese sostenute (TAR Lazio, sezione I quater n. 381/2011 e analogamente sempre della stessa sezione n. 38200 del 22 dicembre 2010).

Per la stessa ragione va anche rigettata la censura di difetto di istruttoria prospettata per seconda dalla ricorrente che ha rilevato come il Comune avrebbe dovuto effettuare una più compiuta istruttoria al fine di reperire il realizzatore dell’abuso, atteso che non può essere ritenuto responsabile un soggetto da esso diverso, come, invece, accade nel caso in esame.

Poiché la citata norma di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 espressamente richiama sia il proprietario sia il responsabile dell’abuso, nessun’altra indagine in ordine al soggetto al quale comminare la demolizione competeva al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale nel predisporre la relativa sanzione demolitoria, dal momento che la norma individua quali soggetti della stessa il proprietario ed il responsabile dell’abuso.

Invece, le censure di difetto di motivazione e di istruttoria vanno accolte in ordine all’ingiunzione che, sul presupposto della non intervenuta ottemperanza rilevata con verbale del 17 dicembre 2009 ha ingiunto ad entrambi, la ricorrente ed il possessore, il pagamento della somma di Euro 2.010,00 a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 15, comma 3 della L.R.Lazio n. 15 del 2008. Va infatti accolto l’aspetto della doglianza per cui l’inottemperanza alla demolizione non può ricadere su persona estranea all’abuso nè in termini di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime né in termini di pagamento della sanzione pecuniaria. (risalente, ma condivisibile cfr.: Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 1991, n. 720)

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte accolto e per l’effetto va annullata l’ingiunzione n. 016/10 in data 16 luglio 2010 nella parte in cui il Comune di Ciampino ingiunge alla ricorrente M.E. il pagamento della sanzione pecuniaria in essa stabilita e per il resto va respinto.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in assenza di costituzione della resistente amministrazione comunale ed anche nella considerazione della soccombenza solo parziale della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ingiunzione n. 016/10 in data 16 luglio 2010 nella parte in cui il Comune di Ciampino ingiunge alla ricorrente M.E. il pagamento della sanzione pecuniaria in essa stabilita e per il resto lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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