T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 01-08-2011, n. 6834Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Fonte Nuova in data 12 luglio 2010 e depositato il successivo 29 luglio, espone la società ricorrente di essere titolare di una officina meccanica nella zona industriale di quel Comune e di avere richiesto in data 11 novembre 2009 il rilascio di idoneità tecnico sanitaria per una cabina termica da adibire a cabina di verniciatura per autoveicoli, per ampliamento dell’attività di officina già esistente.

In data 4 marzo 2009 il Comune rilasciava alla D.P. il permesso a costruire n. 12 per la realizzazione di locali tecnici a servizio di n. 2 capannoni artigianali ed il progetto autorizzato comprendeva una tettoia con sottostanti locali tecnici e cioè a) condizionatore per aspirazione dell’aria; b) cella termica; c) gruppo elettrogeno; d) centrale termica.

Invece la ricorrente si è vista notificare l’ordinanza in questione, avverso la quale deduce violazione e/o errata applicazione della norma di legge ed eccesso di potere.

Conclude proponendo istanza cautelare e l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio contestando tutta la ricostruzione effettuata da parte ricorrente ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 1° settembre 2010 l’istanza cautelare è stata respinta, ma è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5346 resa alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2010.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l’interessato, titolare di un permesso a costruire n. 12 del 4 marzo 2009 per la realizzazione di locali tecnici aventi destinazione d’uso a "condizionatori per aspirazione di aria, celle termiche, gruppo elettrico, centrale termica e tettoia" a servizio di n. 2 capannoni artigianali, grava l’ingiunzione di demolizione di "un muro, presente in entrambi i titoli autorizzati, che divideva le aree adiacenti le due unità artigianali; una tettoia con struttura prefabbricata in profilato di ferro avente una superficie di mq. 112,04 anziché mq. 81,58 autorizzati,…imbullonata a terra, con sottostante forno per carrozzeria realizzato con struttura prefabbricata, avente una superficie di mq. 43,77,…il tutto in totale difformità al citato permesso a costruire ed in contrasto con gli articoli 8 e 36 delle NTA in quanto opere edilizie comportanti un aumento di superficie produttiva artigianale non autorizzabili perché l’area di sedime risulta totalmente satura, rispetto al capannone artigianale autorizzato con concessione edilizia n. 64 del 5 marzo 2001.".

2. Avverso tale provvedimento la società interessata lamenta che del tutto erroneamente il Comune di Fonte Nuova ha ritenuto che i lavori eseguiti siano in contrasto con le NTA della Variante generale al PRG vigente per eccesso di superficie produttiva. Invece l’abbattimento del muro che divideva le due attività artigianali, alla stessa imputato, non richiedeva alcun permesso a costruire, potendosi qualificare quale intervento di manutenzione straordinaria, essendo il tramezzo destinato a separare due aree dell’officina, unificate col suo abbattimento. L’aumento di superficie della tettoia, poi, non comporta una totale difformità, in quanto autorizzata dal Comune e seppure fosse configurabile un abuso nei locali tecnici questo sarebbe sanzionabile, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 con una sanzione pecuniaria. E che si sia trattato di manutenzione straordinaria va pure considerato alla luce dell’intervenuta norma di cui all’art. 5 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 il quale stabilisce che "possano essere eseguiti senza alcun tiolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1 lett. B); quest’ultimo qualifica gli interventi di manutenzione straordinaria come "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici", pertanto è evidente che la demolizione di una parete interna configuri un’opera che non necessita di alcun permesso a costruire e che non ha determinato alcuna violazione delle norme invocate dall’Amministrazione.

Sostiene ancora la società ricorrente che la zona dove poi sorge l’officina è normata da una variante al piano di lottizzazione convenzionata per adeguamento all’art. 27, comma 5 bis, legge regionale 24 del 22 giugno 2001, sicchè non possono trovare applicazione gli invocati articoli 8 e 36 delle NTA.

Con la seconda censura la ricorrente sostiene ancora che sia l’installazione della tettoia, sia quella della cabina di verniciatura autoveicoli sono legittime; in particolare quest’ultima è un locale tecnico, autorizzato col permesso a costruire n. 12/2009. Comunque a norma del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e dell’art. 18 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 le cabine di verniciatura al pari dei forni sono da considerarsi "macchine", con la conseguenza che anche se non si volesse considerare che il detto forno era coperto dalla autorizzazione n. 12/2009 esso non necessitava di alcuna autorizzazione di carattere edilizio.

Ma anche la maggiore superficie coperta dalla tettoia mq. 112,04 anziché mq. 81,58 è stata autorizzata con l’autorizzazione 12/2009.

3. Le censure non possono essere condivise.

3.1 Con la prima, parte ricorrente sostiene che l’abbattimento della parete tra i due capannoni realizzata per metterli in collegamento si configura quale manutenzione straordinaria che oggi rientrerebbe nella cd. attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 novellato dall’art. 5 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40.

Stante il secondo comma del predetto articolo che troverebbe immediata applicazione alla fattispecie in esame, trattandosi di un decreto legge oltre tutto antecedente di due mesi alla ingiunta demolizione, tra gli interventi di manutenzione straordinaria che richiedono una semplice comunicazione di inizio lavori, oltre naturalmente tutti gli altri adempimenti nella stessa norma indicati, vi sono "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,…" e trattandosi, nel caso, soltanto dell’abbattimento di una parete, se ne dovrebbe dedurre che non necessitasse di alcun permesso a costruire.

Tale prospettazione è destituita di fondamento, in quanto il permesso a costruire n. 12 del 2009 era relativo alla realizzazione sì di locali tecnici a servizio dei due capannoni industriali di cui è titolare la ricorrente, ma non autorizzava alcun abbattimento di pareti di collegamento tra i due capannoni, circostanza questa che ha finito per modificare la superficie utile industriale in aperta contraddizione con la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 – richiamato dall’art. 6 del medesimo decreto presidenziale e come novellato dal d.l. n. 40 del 2010 – che espressamente statuisce la impossibilità, attraverso lo strumento edilizio della manutenzione straordinaria, di effettuare modifiche alle superfici ed alla destinazione di uso dei manufatti.

A tale proposito anche la circostanza che la società ricorrente abbia realizzato è vero la tettoia autorizzata con il ridetto permesso a costruire ma ne abbia ampliato le misure da mq. 81,58 a mq. 112,04 non consente di ritenerla ricompresa nel permesso a costruire.

Quanto poi alla argomentazione secondo cui non troverebbero applicazione gli art. 8 e 36 delle NTA del PRG del Comune di Fonte Nuova, in quanto, poiché l’impianto è collocato in località Santa Lucia nella quale per la presenza di numerosi insediamenti artigianali è stata approvata una variante al Piano di Lottizzazione convenzionata per adeguamento alla legge regionale n. 24 del 2001, il Comune ha rilevato che le dette NTA sono entrate in vigore in virtù della loro pubblicazione sul BUR il 13 giugno 2009.

Esse, quindi, disciplinano la fattispecie in esame, poichè superano le previgenti norme confliggenti del Piano di lottizzazione.

Del tutto corretto appare dunque l’aspetto della motivazione del provvedimento laddove l’Ufficio tecnico comunale ha posto in evidenza che l’aumento di superficie produttiva artigianale nella zona, non è autorizzabile in quanto definita zona satura dalle ridette NTA. Di conseguenza l’ipotizzato rientro della maggior superficie realizzata nei parametri previsti dalle norme tecniche approvate nel 2001, come rappresentato pure nella perizia tecnica di parte, non può neppure esso essere condiviso, con reiezione della censura in tutti i suoi aspetti.

3.2 E pure se si volesse ritenere, come sostenuto nel ricorso con la seconda censura, che tra gli impianti tecnologici autorizzati vi è il forno per verniciatura che è da individuarsi nella cd. "cella termica" del permesso a costruire n. 12 del 2009, identificazione questa completamente contestata dal Comune nella memoria di costituzione, la questione è che la tettoia atta ad ospitarlo è comunque fuori delle misure autorizzate, con conseguente sua difformità dal permesso a costruire. Né il tenore letterale del provvedimento, pure sopra riportato può dare adito a dubbi: non è il forno di verniciatura a creare la difformità dal permesso a costruire, ma la stessa tettoia, sicché anche tutta la ricostruzione che detto impianto rientra tra le "macchine" disciplinate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori." non appare pertinente alla fattispecie provvedimentale che sanziona le difformità edilizie sopra riportate rispetto al titolo abilitativo, sempre fermo restando che anche il forno dovrà essere adeguato nelle sue dimensioni, una volta che la stessa tettoia sia riportata a norma.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società D.P. s.r.l. al pagamento di Euro 2.000,00 a favore del Comune di Fonte Nuova per spese di giudizio ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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