Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-07-2011, n. 29421 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 settembre 2010, in parziale riforma della condanna pronunciata il 19 gennaio 2010 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo nei confronti di C. S., dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata, simulazione di reato e detenzione illegale di cocaina, concedeva le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, rideterminando la pena nella misura di anni due mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., con riferimento alla ritenuta sussistenza della fattispecie delittuosa ex art. 367 c.p., che sarebbe frutto di una errata e superficiale lettura delle emergenze processuali, poichè non sarebbe stata dimostrata la sussistenza della volontà di concorrere con altri soggetti alla realizzazione della condotta criminosa, consistente nella denuncia da parte del padre dell’imputato del furto dell’autovettura utilizzata per la rapina.

2)violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., perchè il giudice, nel limitarsi a formulare un giudizio di equivalenza delle attenuanti con le aggravanti non avrebbe apprezzato la capacità a delinquere dell’imputato, reo confesso, incensurato, che ha sempre tenuto un corretto comportamento processuale.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato contestato ex art. 367 c.p., è manifestamente infondato per la parte in cui contesta l’esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste; non consentito per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali.

Il motivo proposto tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo riferimento sia alle modalità con le quali era stato frantumato il vetro del finestrino dell’autovettura sia al ritardo con il quale il padre dell’imputato ne ha denunciato il furto.

Infondato è il motivo di ricorso con il quale si lamenta che il giudice, nel determinare il trattamento sanzionatorio, non abbia apprezzato la capacità a delinquere dell’imputato, essendo stata tale capacità presa in espressa considerazione al fine della concessione delle attenuanti generiche, mentre sulla base della oggettiva gravita dei fatti il giudice ha formulato, poi, un giudizio, discrezionale e non censurabile in questa sede, di equivalenza delle attenuanti medesime con le aggravanti contestate.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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