Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 22-07-2011, n. 29420

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

La censura di mancanza di motivazione è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata effettua un rinvio argomentato alla pronuncia del primo giudice, condividendone la motivazione con le necessarie integrazioni sollecitate dal gravame dell’imputato. Per quanto concerne le individuazioni fotografiche, il relativo motivo di ricorso è infondato, soprattutto tenendo presente che nel caso di specie tali individuazioni sono state confermate in dibattimento dai testi escussi e la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente affermato che qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell’esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul del 01/12/2010; Forte, Rv. 249042). Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la conseguenza della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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