T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 01-08-2011, n. 6882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che la ricorrente, titolare di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici, ha acquisito da I. il diritto relativo al punto vendita di gioco sportivo identificato dal codice n. 13966, secondo autorizzazione rilasciata da AAMS in data 10.11.2008;

Premesso che con il ricorso in esame ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza del diritto (riferito al codice n. 13966) in base a quanto previsto dall’art. 4, commi 3 e 4, dello schema di convenzione, per essere stata presentata la richiesta di attivazione dalla società ricorrente in data 10 settembre 2009, oltre il termine di dieci mesi dalla data di acquisizione dei diritti relativi al punto vendita decorrente dalla data del 7 novembre 2008;

Considerato che la ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli artt. 1456 comma 2 e 1455 c.c., 4 comma 4 della convenzione, nonché per difetto della motivazione e che il Collegio, con ordinanza cautelare del 29/30 settembre 2010, ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;

Considerato che all’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito;

Ritenuto che è fondato il primo motivo di censura con quale si lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per travisamento del fatto;

Ritenuto infatti che il provvedimento con il quale AAMS ha autorizzato I. Italia spa a cedere il punto vendita in favore dell’odierna ricorrente è stato adottato in data 7 novembre 2008, ma comunicato alla ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12 novembre successivo, ricevuta dalla ricorrente soltanto in data 17 novembre (come da documentazione allegata al ricorso);

Ritenuto che il termine di cui all’art. 4 comma 3 decorre dal momento della ricezione del provvedimento da parte del soggetto interessato perché è soltanto dal momento dell’effettiva conoscenza della rilasciata autorizzazione alla cessione che scatta l’onere dell’operatore di adoperarsi per l’effettiva attivazione del punto vendita;

Ritenuto pertanto che il termine sarebbe venuto a scadenza soltanto in data 17 settembre 2009, cosicchè la presentazione dell’istanza di attivazione del punto vendita recante data 10 settembre avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva;

Ritenuto quindi che il provvedimento di decadenza impugnato è illegittimo, secondo quanto rappresentato in punto di fatto con il primo motivo di gravame, cosicchè il ricorso può essere accolto, previo assorbimento degli ulteriori motivi di censura, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato;

Ritenuto che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre accessori come per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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