Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 25-05-2011) 22-07-2011, n. 29584 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. Il difensore di E.P.P. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale, in data 28-2- 11, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti del predetto dal GIP di Palermo in data 12-2-11 per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 273 c.p.p., sostenendo che la mancanza del narcotest avrebbe impedito la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dell’indagato.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia che la omessa trasmissione al Tribunale del Riesame del narcotest avrebbe determinato la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.

Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce la violazione dell’art. 274 c.p.p., lett. c), in quanto il Tribunale avrebbe desunto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie unicamente dalle specifiche modalità del fatto contestato.

2.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

In primo luogo il Tribunale di Palermo ha correttamente posto in evidenza che il grave quadro indiziario a carico dell’indagato era emerso dalle risultanze complessive del verbale di arresto e dal comportamento da lui tenuto all’atto del controllo ad opera della Polizia Giudiziaria (tentativo di disfarsi del telecomando che serviva ad aprire il pannello metallico posto a protezione della sostanza stupefacente mediante la contestuale pressione del pedale del freno e l’inserimento della retromarcia).

Quanto alla mancata esecuzione del narcotest, il Tribunale ha correttamente concluso per la sufficienza (in considerazione dello stato ancora iniziale delle indagini e della necessità di ulteriori accertamenti tecnici) delle valutazioni effettuate dalla P.G. in ordine alla qualità di hashish della sostanza sequestrata, tenuto delle sue caratteristiche esteriori e delle modalità di occultamento della stessa.

Infine questa Corte ha già chiarito che in tema di esigenze cautelari fra i comportamenti" o "atti" concreti sulla cui base deve essere condotto il giudizio sulla personalità del soggetto sottoposto ad indagini o dell’imputato ai fini della verifica, a norma dell’art. 274 c.p.p., lett. c), del pericolo di reiterazione del reato possono ricomprendersi anche le "specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla prima parte della medesima disposizione (v. tra le tante: sez. 2, sentenza n. 726 del 07/02/2000, rv. 215403, De Core).

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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